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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge n. 217/1990 (patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) nella parte in cui non prevedevano l’impugnazione del provvedimento di revoca per mancanza del requisito reddituale.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Messina, con quattro ordinanze, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge n. 217/1990 (poi sostituiti dagli artt. 99 e 112 del d.P.R. n. 115/2002), nella parte in cui non prevedevano la possibilità di impugnare davanti al tribunale o alla corte d’appello il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio gratuito per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice remittente sosteneva che la mancata previsione di un rimedio impugnatorio avverso la revoca del patrocinio gratuito violasse gli artt. 3 (uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione, privando il beneficiario di una tutela giurisdizionale effettiva contro la perdita del beneficio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni, in quanto le norme impugnate erano state nel frattempo sostituite dal d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), che agli artt. 99 e 112 prevede rimedi impugnatori adeguati, rendendo superata la lacuna lamentata.
Il principio
La manifesta infondatezza è dichiarata quando la questione è già stata risolta dal legislatore o risulta priva di ogni ragionevole fondamento; il sopravvenuto T.U. spese di giustizia aveva colmato il vuoto normativo denunciato dal giudice remittente.
Domande e risposte
Quando può essere revocato il patrocinio a spese dello Stato?
Il patrocinio può essere revocato quando il beneficiario supera il limite di reddito previsto dalla legge, oppure quando risultano false le dichiarazioni rese per ottenere l’ammissione al beneficio.
Cosa si intende per «manifesta infondatezza»?
La manifesta infondatezza è la forma di declaratoria con cui la Corte, in sede di camera di consiglio, rigetta questioni prive di ogni ragionevole fondamento, senza necessità di approfondita motivazione.
Qual è la differenza tra la legge n. 217/1990 e il d.P.R. n. 115/2002?
La legge n. 217/1990 istituiva il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti; il d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) ha abrogato e sostituito quella disciplina, raccogliendo in modo sistematico tutte le norme sulle spese processuali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione sollevata
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e tutela giurisdizionale effettiva
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