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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 del T.U. spese di giustizia (d.lgs. n. 113/2002) e dell’art. 7 della legge di delegificazione n. 50/1999, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione dal Tribunale di Messina.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Messina, con tre ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 del d.lgs. n. 113/2002 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui riproduce l’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (legge di delegificazione). Il giudice remittente dubitava che il legislatore delegato avesse rispettato la delega ricevuta.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Messina lamentava la violazione dell’art. 76 della Costituzione: l’art. 170 del T.U. spese di giustizia, come riprodotto nel d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico legislativo e regolamentare), avrebbe ecceduto i limiti della delega di cui alla legge n. 50/1999 per delegificazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 del d.lgs. n. 113/2002 in riferimento all’art. 76 della Costituzione, ritenendo che il legislatore delegato avesse rispettato i criteri e principi direttivi della delega.
Il principio
Il testo unico di riordino e delegificazione è legittimo quando si limita a raccogliere e coordinare le norme preesistenti senza modificarne sostanzialmente il contenuto; la sola riproduzione di disposizioni vigenti all’interno di un testo unico non costituisce eccesso di delega.
Domande e risposte
Cosa è un testo unico legislativo in materia di spese di giustizia?
Il d.lgs. n. 113/2002 e il d.P.R. n. 115/2002 raccolgono in un unico corpus normativo tutte le disposizioni (legislative e regolamentari) che disciplinano il pagamento delle spese processuali (contributo unificato, spese di cancelleria, patrocinio gratuito, ecc.).
Cosa si intende per «eccesso di delega»?
L’eccesso di delega si verifica quando il legislatore delegato introduce norme nuove o modifica sostanzialmente il diritto vigente senza che la legge di delega lo consentisse; la Corte verifica il rispetto dei criteri direttivi.
Come funziona la delegificazione?
La delegificazione (prevista dall’art. 17 della legge n. 400/1988) consente al Governo di abbassare il rango di norme legislative trasformandole in regolamenti, semplificando così il sistema normativo e riducendo la riserva di legge.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delegazione legislativa, unico parametro della questione sollevata
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