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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 3, del T.U. spese di giustizia (d.lgs. n. 113/2002), che prevede la composizione monocratica del tribunale nel giudizio di opposizione al rigetto o alla revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Gela ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 3, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico spese di giustizia), nella parte in cui prevede che nel giudizio di opposizione contro il rigetto o la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato il tribunale proceda in composizione monocratica anziché collegiale.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice remittente (Tribunale di Gela) lamentava la violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione: la composizione monocratica per l’opposizione sarebbe irragionevole rispetto alla composizione collegiale prevista per il provvedimento originario di rigetto, e il legislatore delegato avrebbe ecceduto i limiti della delega.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, comma 3 del d.lgs. n. 113/2002, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, ritenendo che la scelta del legislatore delegato di prevedere il giudice monocratico per l’opposizione rientrasse nei margini della delega e non fosse irragionevole.
Il principio
La composizione monocratica o collegiale del giudice è una scelta discrezionale del legislatore che non viola di per sé il principio di uguaglianza, purché rientri nella delega e sia sorretta da una razionale giustificazione; la diversa composizione per il provvedimento originario e per l’opposizione non è necessariamente irragionevole.
Domande e risposte
Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?
Il patrocinio a spese dello Stato («gratuito patrocinio») consente alle persone non abbienti (con reddito sotto una soglia stabilita per legge) di farsi assistere da un avvocato in un processo civile, penale o amministrativo con onorari pagati dallo Stato.
Cosa succede se la domanda di patrocinio viene rigettata o revocata?
Il soggetto interessato può proporre opposizione davanti al tribunale; l’art. 99 del T.U. spese di giustizia disciplina le forme di questo giudizio di opposizione.
Quando il legislatore delegato eccede i limiti della delega?
Il legislatore delegato eccede la delega quando esercita funzioni legislative non previste o diverse da quelle indicate dalla legge di delega; la Corte verifica il rispetto dei criteri e dei principi direttivi fissati dal Parlamento.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delegazione legislativa, parametro rispetto al quale è stata sollevata la questione
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, contestato per la differenza di composizione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, rilevante per l’accesso al patrocinio gratuito
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