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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente inammissibili i ricorsi di alcune Regioni contro la legge Biagi (legge n. 30/2003, delega al Governo in materia di mercato del lavoro) e ha accolto alcune questioni di legittimità costituzionale legate al riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

Di cosa si tratta

Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Basilicata e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (la cosiddetta «legge Biagi», delega al Governo per la riforma del mercato del lavoro) per violazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, in particolare in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

I ricorsi regionali lamentavano la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione (ripartizione delle competenze legislative e amministrative Stato-Regioni), contestando che il legislatore statale avesse utilizzato la delega per stabilire principi fondamentali in materie di competenza concorrente senza rispettare il ruolo regionale. Alcune Regioni contestavano anche i criteri di delega per le tipologie contrattuali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Toscana per difetto di interesse (aveva impugnato la legge nel suo complesso), ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 1 comma 2 lettera c), e ha deciso nel merito le restanti questioni regionali, riservando a separata pronuncia la decisione sugli artt. 1 comma 2 lettera d) prima parte e 8 della legge n. 30/2003.

Il principio

Il legislatore statale può delegare al Governo la disciplina del mercato del lavoro includendo principi fondamentali valevoli per le materie di competenza concorrente; le Regioni possono impugnare tali deleghe solo se dimostrano una lesione concreta delle loro attribuzioni costituzionali, non in via astratta.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la legge Biagi (n. 30/2003)?

La legge n. 30/2003 delegava il Governo a riformare il mercato del lavoro italiano, introducendo nuove tipologie contrattuali (come il contratto a progetto) e riformando le norme sul collocamento e l’intermediazione di manodopera.

Cosa si intende per materia di competenza concorrente?

L’art. 117 Cost. prevede che in alcune materie (come la «tutela e sicurezza del lavoro») lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio; né lo Stato né le Regioni possono invadere unilateralmente l’ambito dell’altro.

Perché il ricorso della Toscana è stato dichiarato inammissibile?

La Toscana aveva impugnato la legge nel suo complesso senza identificare specifiche disposizioni lesive delle proprie competenze; la Corte ha ritenuto che tale impugnazione in blocco fosse inammissibile per difetto di interesse specifico.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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