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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo di alcune disposizioni della legge n. 40/2004 riguardanti le finalità della procreazione medicalmente assistita (art. 1 commi 1 e 2) e i limiti tecnici all’applicazione delle tecniche (art. 4).
Di cosa si tratta
Anche questo giudizio riguarda l’ammissibilità di un quesito referendario sulla legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita. Il quesito è distinto dal precedente (n. 46): mira ad abrogare le disposizioni che definiscono le finalità della legge (art. 1) e i limiti al ricorso alle tecniche di PMA (art. 4 comma 1).
La questione di legittimità costituzionale
Giudizio di ammissibilità referendaria ai sensi dell’art. 2 della legge cost. n. 1/1953. I promotori intendevano abrogare: art. 1 comma 1 (finalità della legge legate a sterilità e infertilità); art. 1 comma 2 (limitazione al ricorso alle tecniche solo in assenza di altri metodi terapeutici); art. 4 comma 1 (divieto di ricorso alle tecniche salvo assenza di altri rimedi).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione delle disposizioni indicate degli artt. 1 e 4 della legge n. 40/2004, ritenendo il quesito sufficientemente omogeneo e la sua realizzazione compatibile con il mantenimento di una disciplina residua della materia.
Il principio
Il giudizio di ammissibilità referendaria richiede che il quesito sia omogeneo, chiaro e non investa materie costituzionalmente protette in modo assoluto; l’abrogazione delle finalità e dei limiti tecnici di una legge è ammissibile se non determina un vuoto normativo incompatibile con obblighi costituzionali.
Domande e risposte
Quale differenza c’è tra il referendum n. 47 e il n. 46 del 2005?
Il referendum n. 46 riguardava le norme sugli embrioni, la ricerca e la crioconservazione; il n. 47 riguardava le disposizioni sulle finalità della legge e i limiti al ricorso alle tecniche di PMA.
Cosa si intende per «tecniche di PMA di tipo eterologo»?
La PMA eterologa utilizza gameti di un donatore esterno alla coppia; la legge n. 40/2004 la vietava all’art. 4 comma 3 (oggetto del distinto referendum n. 49 del 2005).
L’ammissibilità del referendum ne garantisce l’approvazione?
No: il giudizio della Corte riguarda solo la legittimità formale del quesito. Perché il referendum produca effetti occorre che partecipi almeno la metà degli aventi diritto al voto.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili della persona, rilevante per i diritti delle coppie sterili e dei nascituri
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza applicato ai limiti di accesso alle tecniche
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