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La Corte dichiara inammissibile il referendum abrogativo dell’intera legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita. La legge, nella sua totalità, è “costituzionalmente necessaria”: la sua integrale abrogazione lascerebbe senza alcuna disciplina un ambito che la Costituzione impone di regolare.

Di cosa si tratta

Un gruppo di cittadini aveva promosso un referendum per abrogare per intero la legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita (PMA). L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione aveva dichiarato la richiesta conforme a legge. La Corte costituzionale doveva verificare se il quesito fosse ammissibile ai sensi dell’art. 75 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte era chiamata a pronunciarsi ai sensi dell’art. 2, primo comma, della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, sull’ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione totale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”).

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il referendum. La legge 40/2004 costituisce attuazione di principi costituzionali che impongono allo Stato di tutelare la salute della donna, il diritto alla vita del concepito e la dignità della persona. La sua integrale abrogazione lascerebbe un vuoto normativo incompatibile con la Costituzione: si tratta di una “legge a contenuto costituzionalmente vincolato” che non può essere totalmente abrogata per via referendaria.

Il principio

Le leggi che costituiscono attuazione necessaria e non discrezionale di principi costituzionali – le cosiddette “leggi a contenuto costituzionalmente vincolato” o “costituzionalmente necessarie” – non sono suscettibili di abrogazione referendaria totale, perché la loro eliminazione creerebbe un vuoto normativo incompatibile con la Costituzione.

Domande e risposte

Cos’è una “legge a contenuto costituzionalmente vincolato”?

È una legge che attua obblighi costituzionali tali da non poter essere lasciati senza alcuna disciplina. La Corte aveva già elaborato questa categoria sin dalla sentenza n. 16 del 1978 per escludere dal referendum abrogativo le leggi la cui abrogazione creerebbe un vuoto normativo incostituzionale.

Si può fare un referendum su singole parti della legge 40/2004?

La pronuncia riguardava solo il quesito dell’abrogazione totale della legge. Quesiti parziali avrebbero potuto in linea di principio essere ammissibili se non avessero lasciato anche loro un vuoto incompatibile con la Costituzione. Nella stessa tornata del 2005, altri quesiti parziali sulla l. 40/2004 furono invece dichiarati ammissibili (ma poi non raggiunsero il quorum).

La legge 40/2004 è rimasta invariata dopo il referendum?

Gli altri quattro referendum parziali del 2005 non raggiunsero il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto. La l. 40/2004 è stata successivamente modificata dalla Corte stessa con altre sentenze (in particolare le nn. 151 del 2009, 162 del 2014, 96 del 2015), che ne hanno dichiarato parzialmente incostituzionali alcune limitazioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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