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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo parziale della legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, con riferimento a specifiche limitazioni sugli embrioni (art. 12 comma 7), sulla ricerca (art. 13 commi 2 e 3) e sul divieto di crioconservazione (art. 14 comma 1).

Di cosa si tratta

Nel 2005 vari comitati promotori hanno chiesto un referendum per abrogare parzialmente la legge 19 febbraio 2004, n. 40, che regolamenta la procreazione medicalmente assistita. La Corte è chiamata a giudicare l’ammissibilità della richiesta referendaria ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

La questione di legittimità costituzionale

Si trattava di un giudizio di ammissibilità referendaria, non di legittimità costituzionale in senso stretto. I promotori chiedevano l’abrogazione parziale dell’art. 12 comma 7 (limitazione al numero di embrioni «discendente da un’unica cellula di partenza»), dell’art. 13 commi 2 e 3 (ricerca sugli embrioni e divieto di clonazione), e dell’art. 14 comma 1 (divieto di crioconservazione).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione delle disposizioni indicate della legge n. 40/2004, ritenendo che le norme oggetto del quesito fossero sufficientemente omogenee e che la loro abrogazione non privasse la legge di contenuto precettivo minimo.

Il principio

Un referendum abrogativo è ammissibile quando le disposizioni oggetto del quesito presentano sufficiente omogeneità e la loro eliminazione non lascia la materia priva di regolamentazione essenziale; le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato non possono essere sottoposte a referendum solo nelle parti che esprimono tale vincolo necessario.

Domande e risposte

Che cosa è un giudizio di ammissibilità referendaria?

Prima di ogni referendum abrogativo, la Corte costituzionale verifica che la richiesta rispetti i limiti fissati dall’art. 75 della Costituzione (materie escluse) e che il quesito sia formulato in modo chiaro e omogeneo.

Cosa significa che una legge è «a contenuto costituzionalmente vincolato»?

Significa che il legislatore è obbligato dalla Costituzione a disciplinare quella materia; in tal caso il referendum abrogativo non è ammissibile, perché l’abrogazione lascerebbe un vuoto che la Costituzione stessa impone di colmare.

Il referendum del 2005 sulla legge n. 40 si è poi svolto?

Sì, ma non ha raggiunto il quorum di partecipazione (50% degli aventi diritto), pertanto le norme non furono abrogate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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