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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo parziale della legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, con riferimento a specifiche limitazioni sugli embrioni (art. 12 comma 7), sulla ricerca (art. 13 commi 2 e 3) e sul divieto di crioconservazione (art. 14 comma 1).
Di cosa si tratta
Nel 2005 vari comitati promotori hanno chiesto un referendum per abrogare parzialmente la legge 19 febbraio 2004, n. 40, che regolamenta la procreazione medicalmente assistita. La Corte è chiamata a giudicare l’ammissibilità della richiesta referendaria ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
La questione di legittimità costituzionale
Si trattava di un giudizio di ammissibilità referendaria, non di legittimità costituzionale in senso stretto. I promotori chiedevano l’abrogazione parziale dell’art. 12 comma 7 (limitazione al numero di embrioni «discendente da un’unica cellula di partenza»), dell’art. 13 commi 2 e 3 (ricerca sugli embrioni e divieto di clonazione), e dell’art. 14 comma 1 (divieto di crioconservazione).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione delle disposizioni indicate della legge n. 40/2004, ritenendo che le norme oggetto del quesito fossero sufficientemente omogenee e che la loro abrogazione non privasse la legge di contenuto precettivo minimo.
Il principio
Un referendum abrogativo è ammissibile quando le disposizioni oggetto del quesito presentano sufficiente omogeneità e la loro eliminazione non lascia la materia priva di regolamentazione essenziale; le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato non possono essere sottoposte a referendum solo nelle parti che esprimono tale vincolo necessario.
Domande e risposte
Che cosa è un giudizio di ammissibilità referendaria?
Prima di ogni referendum abrogativo, la Corte costituzionale verifica che la richiesta rispetti i limiti fissati dall’art. 75 della Costituzione (materie escluse) e che il quesito sia formulato in modo chiaro e omogeneo.
Cosa significa che una legge è «a contenuto costituzionalmente vincolato»?
Significa che il legislatore è obbligato dalla Costituzione a disciplinare quella materia; in tal caso il referendum abrogativo non è ammissibile, perché l’abrogazione lascerebbe un vuoto che la Costituzione stessa impone di colmare.
Il referendum del 2005 sulla legge n. 40 si è poi svolto?
Sì, ma non ha raggiunto il quorum di partecipazione (50% degli aventi diritto), pertanto le norme non furono abrogate.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili della persona, rilevante per la valutazione dei diritti coinvolti nella procreazione assistita
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro di legittimità delle norme sui limiti alla ricerca
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.