Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Camera dei deputati aveva sollevato conflitto di attribuzione contro il Tribunale di Messina per il modo in cui erano state gestite le udienze in un procedimento civile per diffamazione a carico del deputato Nicola Vendola. La Corte dichiara il conflitto ammissibile e dispone la notifica al Tribunale di Messina.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Messina, nell’ambito di un procedimento civile per risarcimento danni da diffamazione contro il deputato Nicola Vendola, aveva più volte rinviato le udienze e poi, senza pronunciarsi sull’eccezione di insindacabilità sollevata dalla difesa del deputato ai sensi della l. 140/2003, aveva direttamente rimesso la causa alla Corte costituzionale. La Camera contestava questo comportamento.
La questione di legittimità costituzionale
La Camera dei deputati ha proposto conflitto di attribuzione contro il Tribunale di Messina in relazione a quattro provvedimenti: due rinvii di udienza, il trattenimento della causa in decisione e l’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 3 della l. 140/2003, sostenendo che tali atti menomassero le sue attribuzioni costituzionali sull’insindacabilità parlamentare.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera. Sono soddisfatti sia il requisito soggettivo (la Camera è legittimata come organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere parlamentare) sia il requisito oggettivo (il conflitto verte su atti concretamente lesivi delle attribuzioni parlamentari). Dispone la notifica al Tribunale di Messina entro sessanta giorni.
Il principio
La Camera dei deputati è legittimata a proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato quando un giudice, anziè di applicare la procedura prevista dalla l. 140/2003 per la valutazione dell’insindacabilità parlamentare, adotti comportamenti che possano ledere le prerogative del potere legislativo.
Domande e risposte
Cosa prevede la legge 140/2003 sull’insindacabilità parlamentare?
La l. 140/2003, attuativa dell’art. 68 Cost., stabilisce la procedura che il giudice deve seguire quando viene eccepita l’insindacabilità parlamentare: deve sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla Camera competente, che decide in via definitiva se l’atto è coperto dalla garanzia.
Perché la Camera ha sollevato il conflitto contro il Tribunale di Messina?
Perché il Tribunale aveva gestito la procedura in modo da ledere le prerogative della Camera: aveva rinviato le udienze senza seguire il procedimento previsto dalla l. 140/2003, poi aveva rimesso direttamente alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 3 della stessa legge.
L’ammissibilità del conflitto significa che la Camera avrà ragione nel merito?
No: la dichiarazione di ammissibilità è solo una valutazione preliminare sull’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del conflitto, rimanendo impregiudicata ogni decisione definitiva sul merito.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare e prerogative delle Camere
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.