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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Un secondo conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto contro una delibera della Camera del 27 maggio 2003 sull’insindacabilità del deputato Cito viene dichiarato improcedibile per le stesse ragioni del n. 42/2005: deposito tardivo oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica.

Di cosa si tratta

In parallelo all’ordinanza n. 42/2005, il medesimo Tribunale di Taranto aveva proposto un secondo conflitto di attribuzione relativo a una diversa delibera della Camera dei deputati (del 27 maggio 2003), anch’essa riguardante l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse dall’on. Cito. Il ricorso aveva lo stesso vizio procedurale: deposito tardivo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Taranto ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 27 maggio 2003, con la quale era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni del deputato Cito ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara improcedibile il giudizio per le stesse ragioni dell’ordinanza n. 42/2005: il ricorso era stato notificato il 17 agosto 2004 ma depositato il 14 settembre 2004, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative. La sospensione feriale non si applica ai giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Il principio

Il termine perentorio di venti giorni per il deposito nei giudizi per conflitto di attribuzione non è soggetto alla sospensione feriale. Questa regola si applica uniformemente a tutti i conflitti, indipendentemente dal merito delle questioni sollevate.

Domande e risposte

Perché ci sono due conflitti distinti (n. 42 e n. 43) sulla stessa persona?

Perché le delibere parlamentari sull’insindacabilità erano due: una del 27 novembre 2002 (oggetto del n. 42) e una del 27 maggio 2003 (oggetto del n. 43), adottate in relazione a procedimenti penali diversi a carico dell’on. Cito.

Il Tribunale poteva rimediare al tardivo deposito?

No: il termine è perentorio, il che significa che la sua scadenza produce ipso iure l’improcedibilità, senza possibilità di sanatoria o rimessione in termini.

Cosa succede dopo la dichiarazione di improcedibilità?

Il giudice penale di Taranto dovrebbe proseguire il procedimento penale a carico dell’on. Cito, anche in presenza della delibera parlamentare di insindacabilità, a meno che non proponga un nuovo conflitto nel rispetto dei termini processuali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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