Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Un secondo conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto contro una delibera della Camera del 27 maggio 2003 sull’insindacabilità del deputato Cito viene dichiarato improcedibile per le stesse ragioni del n. 42/2005: deposito tardivo oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica.
Di cosa si tratta
In parallelo all’ordinanza n. 42/2005, il medesimo Tribunale di Taranto aveva proposto un secondo conflitto di attribuzione relativo a una diversa delibera della Camera dei deputati (del 27 maggio 2003), anch’essa riguardante l’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse dall’on. Cito. Il ricorso aveva lo stesso vizio procedurale: deposito tardivo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Taranto ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 27 maggio 2003, con la quale era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni del deputato Cito ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara improcedibile il giudizio per le stesse ragioni dell’ordinanza n. 42/2005: il ricorso era stato notificato il 17 agosto 2004 ma depositato il 14 settembre 2004, oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative. La sospensione feriale non si applica ai giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Il principio
Il termine perentorio di venti giorni per il deposito nei giudizi per conflitto di attribuzione non è soggetto alla sospensione feriale. Questa regola si applica uniformemente a tutti i conflitti, indipendentemente dal merito delle questioni sollevate.
Domande e risposte
Perché ci sono due conflitti distinti (n. 42 e n. 43) sulla stessa persona?
Perché le delibere parlamentari sull’insindacabilità erano due: una del 27 novembre 2002 (oggetto del n. 42) e una del 27 maggio 2003 (oggetto del n. 43), adottate in relazione a procedimenti penali diversi a carico dell’on. Cito.
Il Tribunale poteva rimediare al tardivo deposito?
No: il termine è perentorio, il che significa che la sua scadenza produce ipso iure l’improcedibilità, senza possibilità di sanatoria o rimessione in termini.
Cosa succede dopo la dichiarazione di improcedibilità?
Il giudice penale di Taranto dovrebbe proseguire il procedimento penale a carico dell’on. Cito, anche in presenza della delibera parlamentare di insindacabilità, a meno che non proponga un nuovo conflitto nel rispetto dei termini processuali.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare per opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.