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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il GIP del Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni contro le delibere di Camera e Senato che avevano dichiarato insindacabili le opinioni di alcuni parlamentari (tra cui Follini, Fini, Pisanu, Maiolo e Pera) su dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti del procuratore Caselli e di altri magistrati di Palermo. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Di cosa si tratta

Nel 1999 i magistrati della Procura di Palermo (tra i quali il Procuratore Caselli) avevano querelato per diffamazione alcuni parlamentari che, nel contesto della richiesta di autorizzazione a procedere contro il deputato Dell’Utri, avevano reso dichiarazioni ritenute offensive. Camera e Senato avevano successivamente deliberato che quelle dichiarazioni fossero coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. Il GIP del Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzioni contro queste delibere.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Roma ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che le delibere di Camera e Senato – che avevano dichiarato insindacabili le opinioni dei parlamentari – menomassero ingiustificatamente le attribuzioni dell’autorità giudiziaria, riconoscendo l’insindacabilità in assenza del necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Il ricorso non soddisfaceva i requisiti formali e procedurali necessari per la sua ammissibilità.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presuppone il rispetto rigoroso dei requisiti formali stabiliti dalla legge e dalle norme integrative della Corte. L’inosservanza di tali requisiti comporta l’inammissibilità del ricorso, indipendentemente dal merito delle questioni sollevate.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia è chiamata insindacabilità parlamentare e copre non solo gli atti tipici del mandato ma anche le dichiarazioni extra moenia purché vi sia un nesso funzionale con l’attività parlamentare.

Cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

È il rimedio costituzionale con cui un potere dello Stato (nel caso: l’autorità giudiziaria) contesta che un atto di un altro potere (nel caso: le delibere parlamentari sull’insindacabilità) abbia menomato le proprie attribuzioni costituzionali.

Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

La Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse i requisiti procedurali per la sua ammissibilità, senza entrare nel merito della questione se le dichiarazioni dei parlamentari fossero o meno coperte dall’insindacabilità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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