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La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità per le dichiarazioni rese dall’on. Vittorio Sgarbi nel programma televisivo «Sgarbi quotidiani» nel 1996, e annulla la relativa deliberazione. Le opinioni espresse in un programma TV non rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Brescia stava processando il deputato Vittorio Sgarbi per diffamazione aggravata nei confronti del magistrato Gherardo Colombo. Le dichiarazioni incriminate erano state rese da Sgarbi nel suo programma televisivo «Sgarbi quotidiani» nel dicembre 1996, quando Sgarbi era già parlamentare. La Camera aveva deliberato che si trattasse di opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, bloccando il processo penale. Il Tribunale di Brescia aveva sollevato conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Brescia ha sollevato conflitto di attribuzione avverso la delibera della Camera dei deputati del 7 febbraio 2001, con cui l’Assemblea aveva dichiarato che le dichiarazioni dell’on. Sgarbi nel programma televisivo costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità per quei fatti, e ha annullato la deliberazione del 7 febbraio 2001. Le dichiarazioni rese da un parlamentare in un programma televisivo di intrattenimento, senza alcun collegamento con l’esercizio di funzioni parlamentari, non rientrano nella garanzia dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari: non basta che chi parla sia un parlamentare, occorre che le dichiarazioni si inseriscano nell’esercizio tipico delle funzioni di deputato o senatore. Dichiarazioni rese in uno show televisivo non soddisfano questo requisito.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?
Prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia funzionale che tutela la libertà del mandato parlamentare, non una protezione personale generica del parlamentare come individuo.
Perché la Camera aveva deliberato l’insindacabilità?
La Camera riteneva che le dichiarazioni di Sgarbi, riguardanti vicende giudiziarie e politiche (l’inchiesta di Mani Pulite), rientrassero nel dibattito politico parlamentare. La Corte ha ritenuto invece che il contesto televisivo di intrattenimento e la forma delle dichiarazioni escludessero il nesso funzionale con l’attività parlamentare.
Cosa succede dopo l’annullamento della delibera?
Il Tribunale di Brescia riprende la competenza a giudicare il caso penale per diffamazione nei confronti dell’on. Sgarbi. L’annullamento della delibera di insindacabilità non è una condanna: significa solo che il processo può svolgersi e il giudice ordinario può valutare i fatti.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e immunità parlamentare
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