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La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte restituisce gli atti ai giudici rimettenti la questione sull’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, che attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di edilizia e urbanistica anche per i comportamenti della P.A. Un’analoga questione era già pendente davanti alla Corte.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Vallo della Lucania aveva sollevato la questione di legittimità dell’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, che devolveva al giudice amministrativo (TAR) la giurisdizione esclusiva su tutte le controversie in materia di edilizia e urbanistica, comprese quelle per comportamenti materiali della P.A. I casi concreti riguardavano espropri rimasti incompiuti: fondi occupati ma mai formalmente acquisiti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Vallo della Lucania ha sollevato questione in relazione all’art. 76 della Costituzione, sull’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per eccesso di delega rispetto all’art. 11, comma 4, lettera g), della legge n. 59/1997. La censura era che il d.lgs. avesse istituito una giurisdizione esclusiva piu&sgrave; ampia di quella consentita dalla delega.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata con l’ordinanza n. 1142/2003, perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza. Ha restituito gli atti ai giudici rimettenti per gli altri giudizi, in attesa della sentenza (poi pronunciata come sent. n. 204/2004) sulla medesima questione già pendente.
Il principio
Quando la stessa questione di legittimità è già pendente davanti alla Corte in altro giudizio, e una decisione di merito è imminente, la restituzione degli atti ai giudici rimettenti consente loro di rivalutare la rilevanza alla luce della pronuncia sopravvenuta.
Domande e risposte
Cos’è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo?
Si tratta di materie nelle quali il legislatore ha attribuito al TAR (e al Consiglio di Stato) la competenza a decidere sia sui diritti soggettivi sia sugli interessi legittimi, derogando alla regola generale che riserva i diritti al giudice ordinario. L’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 aveva esteso questa giurisdizione esclusiva all’intera materia di edilizia e urbanistica.
Cosa sono gli espropri incompiuti o «occupazioni appropriative»?
Sono casi in cui la P.A. occupa un fondo privato in via di urgenza per un’opera pubblica, ma non porta a termine la procedura ablativa entro i termini. Il privato resta privo del fondo senza ricevere l’indennità di esproprio. La questione dibattuta era quale giudice (ordinario o amministrativo) fosse competente per il risarcimento.
Come si concluse la questione sulla giurisdizione esclusiva in edilizia?
Con la sentenza n. 204/2004 la Corte dichiarò incostituzionale l’art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 nella parte in cui attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione su controversie riguardanti comportamenti materiali (non provvedimenti) della P.A., ritenendola incompatibile con il riparto costituzionale.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — deleghe legislative al Governo e limiti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.