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La Corte restituisce gli atti ai Tribunali di Saluzzo, Siena, Torre Annunziata, Trieste e Venezia dopo che la sentenza n. 223/2004 aveva dichiarato incostituzionale l’arresto obbligatorio dello straniero inottemperante all’ordine del questore. I giudizi sollevati da questi tribunali perdevano il presupposto normativo.
Di cosa si tratta
Più tribunali di diverse città avevano separatamente sollevato questioni di costituzionalità contro la stessa norma del Testo unico immigrazione che rendeva obbligatorio l’arresto dello straniero trovato ancora in Italia dopo la scadenza dell’ordine di allontanamento. La Corte aveva nel frattempo già dichiarato incostituzionale quella disposizione con la sentenza n. 223/2004.
La questione di legittimità costituzionale
Le ordinanze di rimessione dei Tribunali di Saluzzo, del GIP di Saluzzo, dei Tribunali di Siena, Torre Annunziata, Trieste e Venezia impugnavano l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13 della legge n. 189/2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Saluzzo, al GIP del Tribunale di Saluzzo, al Tribunale di Siena, al Tribunale di Torre Annunziata, al Tribunale di Trieste e al Tribunale di Venezia. La norma censurata era già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 223/2004.
Il principio
La sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata, pronunciata prima che la Corte si pronunci su questioni identiche sollevate da altri giudici, impone la restituzione degli atti ai rimettenti per la valutazione della persistente rilevanza.
Domande e risposte
Questa ordinanza è identica alla n. 16/2005?
Nella sostanza sì: stessa norma impugnata, stesso ius superveniens. Cambia solo il tribunale rimettente: qui si tratta di Saluzzo, Siena, Torre Annunziata, Trieste e Venezia anziché Arezzo.
Perché ci sono tante ordinanze sulla stessa norma?
La legge Bossi-Fini del 2002 aveva introdotto l’obbligo di arresto con molte perplessità nella magistratura. Decine di tribunali in tutta Italia avevano sollevato questioni analoghe in parallelo, prima che la Corte decidesse il punto con la sentenza n. 223/2004.
Qual è la conseguenza pratica per i procedimenti penali?
I giudici rimettenti devono rivedere i singoli procedimenti alla luce della declaratoria di incostituzionalità già avvenuta, valutando se i reati contestati siano venuti meno e quale sia il destino processuale degli imputati stranieri.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e riserva di legge in materia di arresto
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena
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