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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti ai Tribunali di Saluzzo, Siena, Torre Annunziata, Trieste e Venezia dopo che la sentenza n. 223/2004 aveva dichiarato incostituzionale l’arresto obbligatorio dello straniero inottemperante all’ordine del questore. I giudizi sollevati da questi tribunali perdevano il presupposto normativo.

Di cosa si tratta

Più tribunali di diverse città avevano separatamente sollevato questioni di costituzionalità contro la stessa norma del Testo unico immigrazione che rendeva obbligatorio l’arresto dello straniero trovato ancora in Italia dopo la scadenza dell’ordine di allontanamento. La Corte aveva nel frattempo già dichiarato incostituzionale quella disposizione con la sentenza n. 223/2004.

La questione di legittimità costituzionale

Le ordinanze di rimessione dei Tribunali di Saluzzo, del GIP di Saluzzo, dei Tribunali di Siena, Torre Annunziata, Trieste e Venezia impugnavano l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13 della legge n. 189/2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Saluzzo, al GIP del Tribunale di Saluzzo, al Tribunale di Siena, al Tribunale di Torre Annunziata, al Tribunale di Trieste e al Tribunale di Venezia. La norma censurata era già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 223/2004.

Il principio

La sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata, pronunciata prima che la Corte si pronunci su questioni identiche sollevate da altri giudici, impone la restituzione degli atti ai rimettenti per la valutazione della persistente rilevanza.

Domande e risposte

Questa ordinanza è identica alla n. 16/2005?

Nella sostanza sì: stessa norma impugnata, stesso ius superveniens. Cambia solo il tribunale rimettente: qui si tratta di Saluzzo, Siena, Torre Annunziata, Trieste e Venezia anzi­ché Arezzo.

Perché ci sono tante ordinanze sulla stessa norma?

La legge Bossi-Fini del 2002 aveva introdotto l’obbligo di arresto con molte perplessità nella magistratura. Decine di tribunali in tutta Italia avevano sollevato questioni analoghe in parallelo, prima che la Corte decidesse il punto con la sentenza n. 223/2004.

Qual è la conseguenza pratica per i procedimenti penali?

I giudici rimettenti devono rivedere i singoli procedimenti alla luce della declaratoria di incostituzionalità già avvenuta, valutando se i reati contestati siano venuti meno e quale sia il destino processuale degli imputati stranieri.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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