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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Arezzo dopo che la sentenza n. 223 del 2004 aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui rendeva obbligatorio l’arresto dello straniero che non lasciava il territorio. I giudizi promossi dal Tribunale di Arezzo perdevano così il presupposto normativo su cui si fondavano.

Di cosa si tratta

Diversi tribunali avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale contro la norma del Testo unico sull’immigrazione che prevedeva l’arresto obbligatorio dello straniero trovato nel territorio nazionale dopo la scadenza del termine per la partenza volontaria. Prima che la Corte si pronunciasse su questi rinvii, la sentenza n. 223/2004 aveva già dichiarato quella disposizione incostituzionale. Il Tribunale di Arezzo aveva sollevato la questione con più ordinanze tra il 2003 e il 2004.

La questione di legittimità costituzionale

Le ordinanze di rimessione del Tribunale di Arezzo impugnavano l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13 della legge n. 189/2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui rendeva obbligatorio l’arresto dell’autore del reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Arezzo. La Corte ha rilevato che la norma censurata era già stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 223 del 2004, sicché i giudizi dovevano essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza alla luce dello ius superveniens.

Il principio

Quando, successivamente all’ordinanza di rimessione, sopravviene una pronuncia di incostituzionalità della norma censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché valuti se la questione conservi rilevanza nel giudizio principale.

Domande e risposte

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché la norma impugnata era già stata eliminata dall’ordinamento con la sentenza n. 223/2004, pronunciata prima della definizione di questi giudizi. La restituzione degli atti serve a far valutare al giudice se il processo penale sottostante possa comunque proseguire.

Cosa prevedeva l’art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998?

Stabiliva che per il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento (art. 14, comma 5-ter) fosse obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. La Corte aveva ritenuto questo automatismo incompatibile con la Costituzione.

Cosa succede dopo la restituzione degli atti?

Il Tribunale di Arezzo doveva verificare se, caduta la norma incriminatrice nella parte dichiarata incostituzionale, i procedimenti penali in corso potessero ancora procedere o dovessero essere archiviati o definiti con formula diversa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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