Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Milano dopo che la sentenza n. 223/2004 aveva dichiarato incostituzionale l’obbligo di arresto dello straniero che non abbandonava il territorio dopo l’ordine del questore. Il Tribunale di Milano aveva sollevato la stessa questione con numerose ordinanze nel 2003.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano aveva sollevato con molteplici ordinanze la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo di arresto dello straniero inottemperante previsto dalla legge Bossi-Fini. Prima che la Corte si pronunciasse su queste ordinanze, era intervenuta la sentenza n. 223/2004 che aveva già dichiarato incostituzionale quella norma. La presente ordinanza prende atto di questa situazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano aveva impugnato l’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), inserito dall’art. 13 della legge n. 189/2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La norma rendeva obbligatorio l’arresto dello straniero inottemperante all’ordine di allontanamento.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i numerosi giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Milano. Poiché la sentenza n. 223/2004 aveva dichiarato incostituzionale la norma impugnata nella parte relativa all’arresto obbligatorio, i procedimenti pendenti dovevano tornare al giudice rimettente per la verifica della persistente rilevanza.
Il principio
La sopravvenuta incostituzionalità della norma censurata rende necessaria la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, i quali devono accertare se i processi sottostanti possano proseguire o debbano chiudersi alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Quante ordinanze aveva sollevato il Tribunale di Milano?
Il Tribunale di Milano aveva sollevato numerose ordinanze nel 2003, da marzo a dicembre, nell’ambito di diversi procedimenti penali a carico di cittadini stranieri. Tutte vertevano sulla stessa norma e vengono trattate unitariamente dalla Corte.
La dichiarazione di incostituzionalità si applica retroattivamente?
Sì: le sentenze di incostituzionalità hanno efficacia retroattiva, nel senso che la norma dichiarata incostituzionale non può essere applicata ai fatti anteriori alla sentenza, salvo i rapporti già esauriti. Questo è il motivo per cui i procedimenti penali in corso devono essere rivalutati.
Cos’è lo ius superveniens in questo contesto?
Lo ius superveniens è la norma o la sentenza sopravvenuta dopo la rimessione degli atti alla Corte. In questo caso è la sentenza n. 223/2004 che, eliminando la norma impugnata, toglie il presupposto alle questioni sollevate dal Tribunale di Milano.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e limiti all’arresto
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.