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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 203, comma 1, CDS (irrilevante: disciplina il ricorso al prefetto, non al giudice) e manifestamente infondata quella sull’art. 204-bis, comma 1, CDS (termine di sessanta giorni per l’opposizione giudiziaria). Il termine non è irragionevole: coincide con quello già previsto per i residenti all’estero dall’art. 205 CDS, e la diversa disciplina per le notifiche (art. 201) non crea disparità comparabili.
Di cosa si tratta
Una società con sede all’estero (Free Shop s.a.) aveva ricevuto un verbale per violazione del limite di velocità (art. 142, comma 8, CDS). Aveva proposto opposizione oltre il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 204-bis CDS, sostenendo che per i residenti all’estero il termine dovesse essere raddoppiato. Il Giudice di pace di Fano aveva sollevato questione di legittimità per mancato adeguamento del termine.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità degli artt. 203, comma 1, e 204-bis, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 (CDS), nella parte in cui non prevedono termini più lunghi per l’opposizione del residente all’estero, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Fano.
La decisione della Corte
Sulla questione dell’art. 203, comma 1, CDS: manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Tale norma disciplina il ricorso al prefetto, non l’opposizione giudiziaria; nel giudizio a quo la parte aveva proposto opposizione in via giudiziaria, quindi l’art. 203 non era applicabile. Sulla questione dell’art. 204-bis, comma 1: manifesta infondatezza. Il termine di sessanta giorni è già quello previsto per i residenti all’estero dall’art. 205 CDS (per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione), quindi non vi è disparità. Le regole per la notificazione dell’atto (art. 201 CDS) e quelle per l’impugnazione non sono comparabili.
Il principio
La determinazione dei termini processuali rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza intrinseca o per disparità di trattamento tra situazioni realmente comparabili. I termini per gli adempimenti procedimentali dell’amministrazione e quelli per i ricorsi del privato non sono situazioni omogenee.
Domande e risposte
Qual è il termine per opporsi a un verbale del Codice della strada davanti al giudice?
L’art. 204-bis, comma 1, CDS prevede sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale per proporre opposizione davanti al Giudice di pace. Per i residenti all’estero il termine era già di sessanta giorni anche per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione (art. 205 CDS).
Qual è la differenza tra il ricorso al prefetto e l’opposizione al Giudice di pace?
Sono due rimedi alternativi contro il verbale di accertamento: il ricorso al prefetto (art. 203 CDS) è un ricorso amministrativo che porta all’ordinanza-ingiunzione, impugnabile poi davanti al giudice; l’opposizione al Giudice di pace (art. 204-bis CDS) è un ricorso direttamente giurisdizionale. Chi sceglie l’uno esclude l’altro.
Perché la Corte ha distinto tra termine per le notifiche della PA e termine per i ricorsi del privato?
L’art. 201 CDS accorda alla PA più tempo per notificare il verbale al residente all’estero: è un termine per l’adempimento interno al procedimento amministrativo. Il termine per il ricorso del privato è invece quello per l’impugnazione dell’atto. Le due situazioni non sono omogenee e non sono comparabili ai fini del giudizio di ragionevolezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza; discriminazione tra residenti in Italia e residenti all’estero
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa; accesso alla tutela giurisdizionale
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