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La Corte dispone la restituzione degli atti alla Corte di cassazione: l’art. 14 del d.l. n. 138/2002, che restringeva la nozione di «rifiuto» escludendone i residui riutilizzabili, è stato abrogato dal d.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale), che ha introdotto la nuova definizione di «sottoprodotto». Il mutamento normativo impone al giudice rimettente di rivalutare rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

Di cosa si tratta

Due imputati erano stati condannati per aver smaltito e trasportato siero di latte da un caseificio (ceduto come alimento bovino a un’altra azienda) senza autorizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 22/1997 (decreto Ronchi). Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva applicato la sentenza della Corte di giustizia UE (causa C-457/02, 11 novembre 2004) che aveva dichiarato la norma interpretativa italiana incompatibile con la nozione comunitaria di rifiuto. La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità perché riteneva di non poter disapplicare la norma, trattandosi di direttiva non autoapplicativa.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità dell’art. 14 d.l. n. 138/2002 (conv. l. n. 178/2002), che «interpretava autenticamente» la nozione di rifiuto escludendo i residui riutilizzabili senza trattamento, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost. (obblighi comunitari). Rimettente: Corte di cassazione con ordinanza del 16 gennaio 2006.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti. Il d.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) ha abrogato espressamente l’art. 14 del d.l. n. 138/2002 e introdotto la nuova definizione di «sottoprodotto» (art. 183, comma 1, lett. n)). La sopravvenienza normativa — che si discosta dalla norma censurata per formulazione e contenuto — impone una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza da parte del giudice rimettente.

Il principio

Quando, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, interviene una norma che abroga e sostituisce la disposizione censurata con una formulazione diversa, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché valuti se la questione originaria sia ancora rilevante alla luce del nuovo quadro normativo.

Domande e risposte

Cos’è un «sottoprodotto» nel diritto ambientale?

Un sottoprodotto è un materiale che deriva da un processo produttivo ma non è il prodotto principale ricercato; a determinate condizioni (certezza del riutilizzo, assenza di trattamento preliminare, nessun pregiudizio ambientale) può essere escluso dalla disciplina sui rifiuti. La nozione è stata affinata nel tempo dalla giurisprudenza europea e poi codificata nel diritto italiano e UE.

Perché la Corte di cassazione non ha semplicemente disapplicato la norma interna contraria al diritto UE?

Perché la direttiva 75/442/CEE sui rifiuti non era ritenuta direttamente applicabile (self-executing): necessitava di recepimento statale. In assenza di efficacia diretta, il giudice non può disapplicare la norma interna e deve sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione degli obblighi comunitari (artt. 11 e 117 Cost.).

Il decreto Ronchi e il Codice ambientale hanno definizioni diverse di rifiuto?

Sì. Il d.lgs. n. 22/1997 (decreto Ronchi) recepiva la direttiva 91/156/CEE. Il d.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale) lo ha sostituito integralmente, introducendo la nozione di «sottoprodotto» e allineandosi agli sviluppi della giurisprudenza europea, pur con una formulazione che si discosta dalla precedente norma interpretativa abrogata.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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