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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Parma nell’ambito del contenzioso Parmalat: l’art. 6 del d.l. n. 347/2003 («legge Marzano»), che consente l’esercizio delle azioni revocatorie fallimentari anche in costanza di programma di ristrutturazione, non viola gli artt. 3, 41 e 42 Cost. quando il programma prevede ab initio un concordato con assuntore, che trasforma la procedura in liquidatoria.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Parma, nell’ambito delle azioni revocatorie promosse da Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria contro le banche creditrici (Sanpaolo IMI, Credit Suisse, Unipol e altre), aveva sollevato questioni di legittimità sul decreto «Marzano» (d.l. n. 347/2003), che governa le grandi imprese insolventi. In particolare contestava: la possibilità di esercitare la revocatoria anche con programma di ristrutturazione; il dies a quo del periodo sospetto anticipato al decreto ministeriale di ammissione; la «sostanziale espropriazione» del credito del soccombente in revocatoria.

La questione di legittimità costituzionale

Questioni di legittimità dell’art. 6, commi 1 e 1-ter, e del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, d.l. n. 347/2003 (conv. l. n. 39/2004, come mod. da d.l. n. 119/2004, conv. l. n. 166/2004), in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. Rimettente: Tribunale ordinario di Parma con quattro ordinanze del 20 febbraio 2006.

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e li dichiara tutti manifestamente infondati. Ribadisce la propria sentenza n. 172/2006: la procedura Marzano con concordato con assuntore è liquidatoria sin dall’inizio, perché il patrimonio del debitore viene trasferito a un soggetto terzo. In tale contesto l’azione revocatoria è giustificata e va a beneficio dei creditori. Il dies a quo anticipato al decreto ministeriale non è irragionevole (analogo alla sentenza dichiarativa nel fallimento). La «espropriazione» del credito revocato non sussiste perché la revoca fa risorgere il credito originario concorsuale.

Il principio

Nella procedura di amministrazione straordinaria «Marzano» con programma di concordato con assuntore, le azioni revocatorie fallimentari sono legittime perché la procedura è liquidatoria: il loro esercizio beneficia i creditori concorrenti, non l’imprenditore insolvente. Il dies a quo del periodo sospetto ancorato al decreto ministeriale di ammissione è coerente con il momento dello spossessamento del debitore.

Domande e risposte

Cos’è la «legge Marzano» e quando si applica?

Il d.l. n. 347/2003 (conv. l. n. 39/2004), detto «legge Marzano», disciplina l’amministrazione straordinaria accelerata delle grandi imprese insolventi (almeno 1.000 dipendenti e debiti superiori a 1 miliardo di euro). Si distingue dalla «legge Prodi-bis» (d.lgs. n. 270/1999) per l’accesso diretto tramite decreto ministeriale, prima della dichiarazione giudiziale di insolvenza.

Quando la revocatoria è compatibile con un programma di ristrutturazione?

La Corte chiarisce che la compatibilità dipende dalla natura della procedura: se il programma prevede un concordato con assuntore (trasferimento del complesso aziendale a un terzo), la procedura è liquidatoria e la revocatoria è legittima. Se invece l’originario imprenditore conserva l’azienda (risanamento soggettivo), la finalità liquidatoria manca.

Il creditore soccombente in revocatoria perde definitivamente il suo credito?

No. La revoca del pagamento elimina l’effetto estintivo dell’adempimento e fa risorgere il credito originario con carattere concorsuale. Il soccombente può quindi insinuarsi al passivo del fallimento o della procedura, partecipando alla distribuzione del ricavato insieme agli altri creditori.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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