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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla sospensione condizionale dell’esecuzione della pena (l. n. 207/2003) in combinato con l’art. 58-quater ord. pen. Il rimettente aveva erroneamente qualificato il beneficio goduto dal condannato.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari aveva negato la sospensione condizionale della pena a un condannato a cui era stata revocata la misura dell’affidamento in prova. Il condannato sosteneva di non aver mai beneficiato di una misura alternativa vera e propria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari dubitava, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione, della legittimità del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, l. n. 207/2003 e dell’art. 58-quater l. n. 354/1975, nella parte in cui non escludeva il beneficio per chi aveva subito la revoca di una misura alternativa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: il giudice rimettente si era basato su una ricostruzione fattuale errata del caso concreto, qualificando come misura alternativa un regime che non lo era, rendendo la questione irrilevante.
Il principio
La questione di legittimità è inammissibile quando il presupposto di fatto dal quale muove il rimettente è erroneo e la questione risulta quindi irrilevante nel giudizio principale.
Domande e risposte
Cos’è la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena (l. n. 207/2003)?
È un istituto che consente di sospendere l’esecuzione di pene detentive brevi (entro due anni) in attesa che il condannato acceda a una misura alternativa. Serve a evitare l’ingresso in carcere quando si prevede che verranno concesse misure alternative.
Cosa prevede l’art. 58-quater dell’ordinamento penitenziario?
L’art. 58-quater ord. pen. (l. n. 354/1975) elenca le condizioni ostative alla concessione di benefici penitenziari, tra cui la revoca di misure alternative. Costituisce uno dei presupposti negativi per il beneficio della sospensione.
Perché la questione era inammissibile?
Il giudice a quo aveva qualificato come “misura alternativa” un regime che, alla luce dei fatti, non aveva tale natura. Poiché la questione presupponeva questo dato fattuale errato, risultava irrilevante nel caso concreto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza — invocato per la disparità tra chi ha subito revoca di misura alternativa e chi no
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena — il rimettente ne invocava il comma terzo
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