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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale), nella parte in cui esclude i soci dal novero dei soggetti attivi del reato. La scelta del legislatore di limitare la fattispecie agli amministratori è non irragionevole.
Di cosa si tratta
Il reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) punisce chi, avendo interessi in conflitto con la società, compie atti dispositivi che danneggiano il patrimonio sociale. Un GIP aveva sollevato la questione perché i soci che determinano in modo decisivo tali atti non sono punibili.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì dubitava della legittimità dell’art. 2634 c.c. in riferimento all’art. 3 della Costituzione (uguaglianza), nella parte in cui esclude i soci dal novero dei soggetti attivi del reato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: la scelta di limitare i soggetti attivi agli amministratori, direttori generali e liquidatori risponde a una logica di tipicità penale non irragionevole, e la diversità di posizione tra soci e organi gestori giustifica il diverso trattamento.
Il principio
Il legislatore può limitare i soggetti attivi di un reato societario agli organi di gestione senza violare il principio di uguaglianza, purché la distinzione risponda a una differenza di ruolo obiettivamente rilevante.
Domande e risposte
Chi può commettere il reato di infedeltà patrimoniale?
Secondo l’art. 2634 c.c., solo gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti. I soci, anche se influenzano le decisioni, non rientrano tra i soggetti attivi.
Perché il GIP aveva sollevato la questione di costituzionalità?
Nel caso concreto, un socio di maggioranza aveva determinato un atto dispositivo dannoso per la società agendo insieme all’amministratore. Il GIP riteneva irragionevole che il socio non fosse punibile alla stessa stregua.
Come ha risposto la Corte?
La Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore: amministratori e soci hanno ruoli diversi nella gestione, e la tipicità penale consente di circoscrivere la responsabilità a chi detiene il potere gestorio formale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza — invocato per la disparità di trattamento tra soci e organi gestori
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