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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 410-bis, comma 2, c.p.c., che regola il tentativo obbligatorio di conciliazione nel processo del lavoro. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza alla luce della sentenza n. 276/2000 della stessa Corte.
Di cosa si tratta
L’art. 410-bis c.p.c. prevede che, se la commissione di conciliazione fissa l’udienza oltre sessanta giorni dalla richiesta, il tentativo si considera comunque espletato. Un lavoratore che aveva già avviato il procedimento senza attendere la comparizione si trovava a dover giustificare la mancanza del tentativo davanti al giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Treviso ha sollevato la questione di legittimità dell’art. 410-bis, comma 2, c.p.c., in riferimento all’art. 111, comma 2, della Costituzione (giusto processo), nella parte in cui il tentativo si considera espletato pur senza effettiva comparizione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: il giudice rimettente aveva richiamato la sentenza n. 276/2000 che già aveva ritenuto legittima la norma, senza spiegare perché la situazione concreta imponesse un diverso esame.
Il principio
Il rimettente che invoca un precedente favorevole alla norma impugnata deve motivare puntualmente le ragioni per cui la questione dovrebbe comunque essere riesaminata; in mancanza, la questione è inammissibile.
Domande e risposte
Cos’è il tentativo obbligatorio di conciliazione nel lavoro?
È un passaggio preliminare obbligatorio prima di ricorrere al giudice per controversie di lavoro: le parti devono cercare un accordo davanti a una commissione; solo se il tentativo fallisce (o se scadono i sessanta giorni), si può procedere in giudizio.
Cosa succede se la commissione fissa l’udienza oltre sessanta giorni?
Secondo l’art. 410-bis c.p.c., trascorsi inutilmente i sessanta giorni dalla richiesta, il tentativo si considera automaticamente espletato, e il lavoratore può introdurre il ricorso senza attendere oltre.
Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione?
Il giudice rimettente aveva già richiamato la sentenza n. 276/2000, che aveva ritenuto legittima la norma. Non aveva però spiegato perché quella pronuncia non fosse sufficiente: la questione era perciò priva di adeguata motivazione.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo — il rimettente aveva invocato il principio della ragionevole durata e del contraddittorio
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