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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle domande per l’accesso ai contributi regionali alle PMI nella procedura valutativa a sportello. Gli inconvenienti pratici legati alla velocità dello sportello non derivano dal testo della legge ma dalle modalità di attuazione, e non possono fondare una questione di legittimità costituzionale.
Di cosa si tratta
Una società lombarda di progettazione di macchinari (Meccano System s.r.l.) era stata esclusa da un contributo regionale per la diffusione dell’innovazione tecnologica nelle PMI perché le risorse erano esaurite. Il TAR Lombardia dubitava della ragionevolezza del criterio di assegnazione dei contributi in base all’ordine di presentazione delle domande allo sportello, ritenendo che tale meccanismo favorisse chi si presentava pochi minuti prima degli altri, dipendendo da fattori casuali (velocità dell’operatore, fila allo sportello, sede scelta).
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lombardia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 123/1998 e dell’art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia n. 1/2000, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la precedenza cronologica di presentazione delle domande come criterio di selezione in caso di risorse insufficienti.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Gli inconvenienti descritti dal TAR (velocità dell’operatore, scelta della sede, fila allo sportello) non derivano direttamente dalla formulazione della norma, ma costituiscono “evenienze strettamente connesse alle modalità di fatto della loro attuazione”. Gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi non possono fondare una questione di legittimità costituzionale: la norma, in sé, non è irragionevole.
Il principio
Gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi di una norma non possono fondare una questione di legittimità costituzionale. Il sindacato di ragionevolezza della Corte riguarda il testo normativo, non le disfunzioni che possono verificarsi nella sua attuazione pratica: queste ultime appartengono alla sfera dei giudici di merito.
Domande e risposte
Che cosa è la procedura valutativa a sportello?
La procedura a sportello (o “prima viene, prima è servito”) assegna i contributi nell’ordine di arrivo delle domande, senza valutazione comparativa tra i progetti. Chi presenta per primo la domanda e soddisfa i requisiti minimi ottiene il contributo, fino ad esaurimento delle risorse. Si contrappone alla procedura a graduatoria, che confronta i progetti su criteri qualitativi.
Perché la casualità del meccanismo non lo rende incostituzionale?
La Corte ha affermato che un sistema basato su criteri oggettivi (ordine cronologico) è di per sé non irragionevole. La degenerazione pratica dovuta alla “velocità dell’operatore” è un vizio attuativo, non normativo: spetta all’amministrazione (non alla Corte) correggerlo con idonee misure organizzative.
Il criterio cronologico è tuttora usato per i contributi alle imprese?
Il criterio a sportello con ordine cronologico è ancora diffuso (es. click day per certi incentivi nazionali), pur con correttivi tecnici (sportello telematico, timestamp) che mitigano i problemi di casualità evidenziati dal TAR. La prassi ha evoluto il meccanismo anche grazie a critiche come quella del caso in esame.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro per la casualità del meccanismo di assegnazione dei contributi
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.