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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’obbligo di indossare la cintura di sicurezza e le relative sanzioni previste dall’art. 172 del Codice della strada. L’inammissibilità deriva dalla mancanza di motivazione sulla rilevanza: il giudice di pace rimettente non aveva chiarito se la sanzione fosse applicabile al caso concreto, in cui l’opponente contestava solo un errore di targa nel verbale.

Di cosa si tratta

Un giudice di pace di Manduria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 del Codice della strada, che sanziona il mancato uso della cintura con la perdita di cinque punti dalla patente e, in caso di reiterazione, con la sospensione per quindici giorni. L’opponente nel giudizio a quo contestava unicamente l’erronea indicazione della targa del veicolo nel verbale, non il fatto di non aver indossato la cintura.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Manduria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come modificato dal d.l. n. 151/2003 conv. legge n. 214/2003, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, sostenendo che l’obbligo della cintura comprimesse i diritti inviolabili e la libertà personale del guidatore.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione era priva di qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione: il giudice non aveva spiegato se la norma sanzionatoria sull’obbligo della cintura fosse applicabile al caso concreto, nel quale l’unica contestazione riguardava l’errore di targa. Per costante giurisprudenza, la mancanza di motivazione sulla rilevanza rende la questione manifestamente inammissibile.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza priva di motivazione sulla rilevanza, o con insufficiente descrizione della fattispecie concreta, è manifestamente inammissibile. Il giudice rimettente deve dimostrare che la norma impugnata è applicabile al caso sottoposto al suo esame e che la decisione ne dipende.

Domande e risposte

L’obbligo della cintura di sicurezza è stato contestato nel merito?

No. La Corte non si è pronunciata nel merito dell’obbligo della cintura. La questione è stata dichiarata inammissibile per vizio di procedura (mancata motivazione sulla rilevanza), non perché la Corte abbia ritenuto l’obbligo sicuramente costituzionale o incostituzionale.

Quali argomenti aveva addotto il giudice rimettente contro l’obbligo della cintura?

Il giudice aveva sostenuto che l’obbligo: comprimesse i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.); violasse l’uguaglianza perché alcune categorie ne erano esentate (art. 3 Cost.); costituisse una limitazione della libertà personale (art. 13 Cost.); violasse il rispetto della persona umana (art. 32 Cost.). La Corte non ha esaminato nessuno di questi argomenti per difetto di rilevanza.

Che cosa è la “motivazione sulla rilevanza”?

Il giudice rimettente deve dimostrare che la norma impugnata deve essere applicata nel processo a quo e che la sua eventuale incostituzionalità cambierebbe l’esito del giudizio. Se la norma non entra in gioco nel caso concreto, la questione è irrilevante e quindi inammissibile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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