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La Corte dichiara incostituzionale una disposizione della Provincia autonoma di Bolzano che consentiva la stabilizzazione a tempo indeterminato dei dirigenti assunti a contratto a termine, senza concorso, per il solo fatto di aver prestato servizio per almeno sei anni “con particolare successo”. La norma violava i principi di uguaglianza, accesso agli impieghi pubblici e buon andamento della pubblica amministrazione.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Bolzano aveva introdotto, con la legge provinciale n. 3/2005, una norma che permetteva ai dirigenti incaricati a tempo determinato per chiamata diretta dall’esterno di essere iscritti nell’albo degli aspiranti dirigenti — e quindi inquadrati a tempo indeterminato — dopo almeno sei anni di servizio positivo, mediante delibera della Giunta provinciale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma per contrasto con i principi costituzionali sull’accesso al pubblico impiego.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3/2005, in riferimento agli artt. 3, 51 primo comma e 97 primo e terzo comma della Costituzione. La norma consentiva la stabile assunzione in ruolo di dirigenti chiamati dall’esterno senza superamento di un concorso pubblico.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. Il meccanismo di stabilizzazione previsto dalla Provincia violava il principio del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.), nonché il principio di uguaglianza e il diritto di accesso agli uffici pubblici in condizioni di parità (art. 51 Cost.). La norma consentiva di acquisire un rapporto a tempo indeterminato sulla base di una mera valutazione interna, eludendo le garanzie del concorso.
Il principio
Anche le Province autonome non possono derogare al principio costituzionale del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli dirigenziali permanenti della pubblica amministrazione. Una norma che stabilizza dirigenti a contratto senza concorso, sulla base di una valutazione discrezionale della Giunta, viola gli artt. 51 e 97 della Costituzione.
Domande e risposte
Perché le Province autonome sono soggette al principio del concorso pubblico?
Sebbene le Province autonome di Trento e Bolzano godano di ampia autonomia legislativa, essa non può estendersi fino a derogare a principi fondamentali dell’ordinamento, come quello del concorso pubblico per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, sancito dall’art. 97 Cost.
Che cosa distingue l’incarico dirigenziale a termine dalla stabilizzazione?
L’incarico a termine può essere conferito anche mediante chiamata diretta per profili di alta specializzazione, senza concorso. La stabilizzazione, invece, trasforma il rapporto in permanente, determinando un’assunzione definitiva nel ruolo che richiede necessariamente il superamento di un concorso pubblico.
Quali effetti pratici ha la sentenza?
La norma dichiarata incostituzionale viene rimossa dall’ordinamento con effetto ex tunc. I dirigenti eventualmente già stabilizzati in forza della medesima disposizione si trovano in una situazione che i giudici del caso concreto dovranno valutare alla luce degli altri strumenti di tutela dell’affidamento.
Norme collegate
- Art. 51 della Costituzione — accesso in condizioni di uguaglianza agli uffici pubblici e alle cariche elettive
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, concorso pubblico per le assunzioni
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dalla preferenza accordata ai dirigenti già in servizio
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