Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Commissione tributaria regionale della Calabria aveva impugnato la norma che faceva salvi gli effetti fiscali di decreti-legge non convertiti sull’assoggettamento a ritenuta IRPEF delle cessioni volontarie in zone omogenee di tipo F. La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza: il terreno in questione non rientrava nell’ambito applicativo della norma stessa secondo l’interpretazione adottata dal rimettente.
Di cosa si tratta
Alcuni contribuenti avevano ceduto volontariamente un terreno nel 1992, nell’ambito di una procedura espropriativa avviata nel 1990, quando il fondo era ancora classificato come agricolo. Successivamente la variazione urbanistica aveva destinato l’area a zona omogenea di tipo F. L’Agenzia delle Entrate aveva applicato una ritenuta IRPEF del 20%, salvaguardata dall’art. 1, comma 2, della legge n. 75/1993, che faceva salvi gli effetti di decreti-legge non convertiti che avevano esteso la tassazione alle zone F.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale della Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 70, 77 e 81 della Costituzione, sostenendo che la norma di sanatoria avrebbe retroattivamente esteso l’imposizione in violazione dei requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge originario.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. Il rimettente aveva condiviso l’interpretazione secondo cui l’imponibilità va verificata alla data di avvio della procedura espropriativa: poiché nel 1990 il terreno era ancora agricolo (la destinazione a zona F era sopravvenuta nel 1991-1992), la norma censurata non era applicabile al caso concreto, rendendo la questione irrilevante.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza quando, secondo le premesse in fatto e in diritto adottate dallo stesso giudice rimettente, la norma impugnata non risulta applicabile alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame.
Domande e risposte
Che cosa sono le zone territoriali omogenee di tipo F?
Categorie urbanistiche previste dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, destinate ad attrezzature e servizi pubblici (verde pubblico, scuole, ecc.). La legge originaria limitava la ritenuta alle zone A, B, C, D, escludendo le zone F, poi incluse da decreti-legge non convertiti e da una norma di sanatoria.
Perché il difetto di rilevanza determina l’inammissibilità?
Perché il giudizio incidentale di costituzionalità presuppone che la norma impugnata debba essere applicata nel processo a quo. Se anche la norma fosse dichiarata incostituzionale, il giudice non potrebbe comunque risolverla diversamente, rendendo il rinvio alla Corte privo di utilità concreta.
Che differenza c’è tra decreto-legge non convertito e legge di sanatoria?
Il decreto-legge non convertito perde efficacia ex tunc; la norma di sanatoria nella legge di conversione di un decreto successivo mira a preservare gli effetti già prodottisi. Il rimettente sosteneva che anche la sanatoria fosse viziata per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato per la retroattività tributaria
- Art. 77 della Costituzione — presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, principio fondamentale del diritto tributario
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.