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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la legge della Regione Campania che aveva istituito la figura professionale del musicoterapista, definendone il percorso formativo e il registro regionale. Creare nuove professioni sanitarie è competenza esclusiva del legislatore statale; la Regione non può farlo, neppure in via autonoma.

Di cosa si tratta

La Regione Campania aveva approvato una legge che definiva la musicoterapia come attività psico-pedagogica e socio-sanitaria, istituendo la figura professionale del “musicoterapista” con percorso formativo triennale, tirocinio e registro regionale. Il Governo ha impugnato la legge sostenendo che invadesse la competenza statale in materia di professioni.

La questione di legittimità costituzionale

Impugnazione in via principale degli artt. 2, comma 1, lett. b), 4, 5 e 6 della legge Regione Campania n. 18/2005, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. e con i principi fondamentali delle leggi statali in materia di professioni. Il Governo sosteneva che il musicoterapista rientrasse tra le professioni sanitarie, la cui individuazione spetta allo Stato.

La decisione della Corte

Illegittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 5 e 6 della legge regionale, e — in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953 — anche degli artt. 1, 2 comma 1 lett. a) e 3 della stessa legge. La Corte ribadisce che l’individuazione delle figure professionali sanitarie, dei loro profili, ordinamenti didattici e albi spetta in via esclusiva al legislatore statale.

Il principio

In materia di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.), e in particolare per quelle sanitarie, l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili, ordinamenti didattici e albi è riservata allo Stato come principio fondamentale. Una legge regionale che istituisce ex novo una professione sanitaria è incostituzionale in toto, anche nelle parti non direttamente impugnate, se queste sono inscindibilmente connesse alle norme illegittime.

Domande e risposte

Una Regione può mai disciplinare le professioni sanitarie?

La Regione può intervenire nella materia «professioni» nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Tuttavia non può istituire nuove figure professionali sanitarie, definirne i profili, i percorsi formativi o i registri: questi atti spettano esclusivamente al legislatore nazionale.

Cos’è la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale?

Ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, quando una norma è incostituzionale la Corte può estendere la declaratoria alle disposizioni della stessa legge che risultano inevitabilmente travolte dalla pronuncia, anche se non espressamente impugnate, purché l’illegittimità derivi come conseguenza diretta.

La musicoterapia è una professione sanitaria?

La Corte, nel caso specifico, ha ritenuto che il musicoterapista — così come definito dalla legge campana — svolgesse attività di prevenzione e riabilitazione in strutture sanitarie con supervisione clinica, rientrando quindi nel campo delle professioni sanitarie soggette a riserva statale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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