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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di tre disposizioni della legge della Regione Lazio sugli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) di diritto pubblico. La Regione aveva fissato limiti di età e poteri di controllo sull’attività scientifica difformi dai principi fondamentali statali in materia di tutela della salute, violando l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Gli IRCCS sono ospedali specializzati che affiancano all’assistenza sanitaria la ricerca biomedica. Il decreto legislativo n. 288 del 2003 ha riordinato la loro disciplina fissando principi uniformi su scala nazionale. La Regione Lazio, con la legge n. 2 del 2006, aveva introdotto regole difformi su limiti di età dei dirigenti e controlli sull’attività di ricerca.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale artt. 7, 8, 9, 13 e 14 della legge Regione Lazio n. 2/2006, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione. In corso di giudizio è intervenuta rinuncia parziale (artt. 7 e 9), accettata dalla Regione.
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3 (limite di età a 70 anni invece di 65 per i direttori sanitari e amministrativi), 13, comma 1, lett. b) e 14, comma 3 (controllo della Giunta regionale sull’attività di ricerca, che compete invece al solo Ministero della salute). Estinzione del giudizio per le questioni sugli artt. 7 e 9 per intervenuta rinuncia.
Il principio
In materia di tutela della salute, competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le Regioni devono rispettare i principi fondamentali fissati dal legislatore statale. Una legge regionale che modifica il limite di età dei dirigenti degli IRCCS o attribuisce alla Giunta regionale controlli sull’attività di ricerca in modo difforme dal d.lgs. n. 288/2003 è costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Cosa sono gli IRCCS e perché sono disciplinati da una legge statale?
Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono strutture ospedaliere che svolgono anche ricerca biomedica di rilevanza nazionale o internazionale. La loro disciplina ordinamentale, compresa quella dei dirigenti, spetta allo Stato come principio fondamentale della materia «tutela della salute».
Qual era il vizio dell’art. 8, comma 3, della legge regionale?
La norma fissava a 70 anni il limite di età per la cessazione dall’incarico di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, mentre il d.lgs. n. 288/2003 (principio fondamentale statale) prevedeva il limite di 65 anni. La difformità ha reso la norma regionale incostituzionale.
Perché il controllo sull’attività di ricerca non può spettare alla Giunta regionale?
Il d.lgs. n. 288/2003 attribuisce al solo Ministero della salute la verifica della coerenza tra l’attività di ricerca degli IRCCS e il programma di ricerca sanitaria nazionale. Una legge regionale che attribuisce tale compito alla Giunta invade questa competenza statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni; tutela della salute come competenza concorrente
- Art. 118 della Costituzione — Principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell’esercizio delle funzioni amministrative
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