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La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sollevata dalla Regione FVG contro il d.lgs. n. 195/2005 (accesso all’informazione ambientale): le norme statali di recepimento della direttiva 2003/4/CE sono compatibili con l’autonomia speciale del Friuli-Venezia Giulia, che non dispone di una potestà primaria in materia di accesso all’informazione ambientale idonea a escludere l’applicazione della disciplina statale.
Di cosa si tratta
La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato gli artt. 3, 4, 5, 8 e 12 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, con cui lo Stato aveva recepito la direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. La Regione sosteneva che tali norme invadessero le sue competenze primarie in materia di ordinamento degli uffici regionali e degli enti locali, garantite dallo statuto speciale (legge cost. n. 1/1963).
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Friuli-Venezia Giulia (ricorrente in via principale) ha impugnato il d.lgs. n. 195/2005 in riferimento all’art. 8 della legge cost. n. 1/1963, nonché agli artt. 4, 5, 6 dello Statuto speciale e agli artt. 76, 117, commi 4 e 5, della Costituzione. La questione riguardava il rapporto tra la disciplina statale di recepimento e la potestà legislativa regionale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione in riferimento all’art. 8 dello Statuto speciale (per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza), e dichiara non fondate le rimanenti questioni. Le norme statali impugnate non violano le competenze regionali: la disciplina sull’accesso all’informazione ambientale non rientra nella potestà primaria regionale invocata, e la Regione non ha dimostrato un titolo esclusivo che escluda l’applicazione della legge statale.
Il principio
La legislazione statale di recepimento delle direttive europee si applica anche nelle Regioni a statuto speciale nelle materie in cui queste ultime non dispongano di una potestà legislativa esclusiva e concretamente esercitata idonea a regolare la materia. Il semplice richiamo allo statuto speciale non è sufficiente: occorre indicare una specifica disposizione statutaria che riservi la materia alla competenza regionale primaria.
Domande e risposte
Cosa tutela la direttiva 2003/4/CE?
Il diritto di chiunque ad accedere alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche, senza dovere dimostrare un interesse specifico. Comprende dati su aria, acqua, suolo, rifiuti, sostanze chimiche, rumore, radiazioni, nonché misure normative e amministrative in campo ambientale.
Le Regioni a statuto speciale sono sempre esenti dalla legislazione statale?
No. Le Regioni a statuto speciale godono di una maggiore autonomia rispetto a quelle ordinarie, ma l’autonomia non è assoluta: devono comunque rispettare i vincoli costituzionali e le norme di principio dello Stato. Nelle materie non espressamente riservate dal loro statuto, si applica la disciplina statale.
Cosa è la «potestà legislativa primaria»?
Nelle Regioni a statuto speciale, la potestà legislativa primaria (o esclusiva) consente alla Regione di legiferare in piena autonomia nelle materie elencate dallo statuto, nel rispetto dei soli principi costituzionali e delle norme dell’ordinamento europeo. Si distingue dalla potestà concorrente, che richiede il rispetto dei principi fondamentali statali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 5 della Costituzione — autonomia delle Regioni come principio fondamentale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.