Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 423 comma 1 c.p.p.: la norma non obbliga a notificare all’imputato contumace il verbale di udienza che recepisce la modifica dell’imputazione da parte del PM. La Corte ritiene che le garanzie di difesa siano già assicurate dagli istituti del rito.

Di cosa si tratta

Nell’udienza preliminare di un processo per usura, dopo la dichiarazione di contumacia degli imputati, il PM aveva modificato l’imputazione aggiungendo un’aggravante. Il GIP di Milano dubitava che la mancata notifica del verbale all’imputato contumace violasse il diritto di difesa, impedendo l’accesso ai riti alternativi (patteggiamento, rito abbreviato).

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 423 comma 1 c.p.p. “nella parte in cui non prevede” l’obbligo di notifica del verbale con la modifica dell’imputazione all’imputato contumace. Parametri: artt. 3 e 24 comma 2 Cost. Rimettente: GIP del Tribunale di Milano, ordinanza del 22 dicembre 2003.

La decisione della Corte

La questione è non fondata: le garanzie dell’imputato contumace sono assicurate da altri strumenti processuali (avviso di conclusione delle indagini, diritto alla restituzione nel termine). Non è costituzionalmente necessario prevedere una notifica automatica del verbale dell’udienza preliminare.

Il principio

Il legislatore ha un ampio margine di discrezionalità nel configurare le modalità di esercizio del diritto di difesa nel processo penale, purché non le svuoti nel loro nucleo essenziale. La mancata previsione di una singola forma di comunicazione non determina automaticamente l’incostituzionalità.

Domande e risposte

Cosa significa che l’imputato è “contumace”?

È l’imputato regolarmente citato che non si presenta all’udienza. A differenza dell’assente (introdotto dalla riforma del 2014), il contumace non si è volontariamente sottratto al processo ma la sua mancata comparizione non ha giustificazioni documentate.

Come può l’imputato contumace sapere delle modifiche all’imputazione?

Secondo la Corte, può essere informato dal difensore nominato d’ufficio o di fiducia; inoltre, la modifica doveva basarsi su atti già presenti nel fascicolo e conoscibili dalla difesa.

Quando è stata poi riformata la disciplina della contumacia?

Con la l. n. 67/2014, l’istituto della contumacia è stato abolito e sostituito con quello dell’“assenza”, con nuove garanzie per l’imputato che non compare, tra cui la sospensione del processo se non è certa la conoscenza del procedimento.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.