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Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questioni sulla legittimità della delega al Governo per la riforma del processo societario e, in subordine, del decreto delegato che aveva introdotto il rito societario. La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili per contraddittorietà della prospettazione.
Di cosa si tratta
La legge n. 366/2001 aveva delegato il Governo a riformare i procedimenti in materia di diritto societario. In attuazione della delega, il d.lgs. n. 5/2003 aveva introdotto un rito processuale speciale per le controversie societarie, articolato in modo diverso dal rito ordinario. Il Tribunale di Napoli dubitava che la legge delega contenesse criteri e principi direttivi sufficientemente determinati, con conseguente incostituzionalità del decreto delegato.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 12, l. n. 366/2001, e artt. 2-17, d.lgs. n. 5/2003 (in via subordinata). Parametro: art. 76 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Napoli con dieci ordinanze emesse tra il giugno 2005 e il novembre 2005.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità di tutte le questioni. La Corte ha rilevato lo stesso vizio di prospettazione già riscontrato nelle precedenti ordinanze dello stesso Tribunale: il rimettente proponeva simultaneamente due letture alternative e reciprocamente contraddittorie della legge delega (indeterminata vs. determinata nella sua interpretazione “subordinata”), demandando alla Corte la scelta tra esse, invece di cercare autonomamente l’interpretazione costituzionalmente orientata.
Il principio
Il giudice a quo ha l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme prima di sollevare la questione di legittimità. Non è ammissibile proporre in via principale e subordinata due letture alternative tra loro contraddittorie della medesima norma, demandando alla Corte la scelta dell’interpretazione.
Domande e risposte
Cosa sono i principi e criteri direttivi di una legge delega?
L’art. 76 della Costituzione impone che il Parlamento, quando delega al Governo la funzione legislativa, stabilisca nella legge di delega i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi, nonché il tempo entro cui esercitare la delega. Criteri troppo vaghi o indeterminati rendono la delega incostituzionale per eccesso di discrezionalità conferita all’esecutivo.
Cosa prevedeva il rito societario del d.lgs. n. 5/2003?
Il d.lgs. n. 5/2003 aveva introdotto per le controversie societarie un rito speciale ispirato al principio di concentrazione, con uno schema procedurale diverso da quello ordinario: scambio di scritti defensionali prima dell’udienza, termini ridotti, e una struttura che il Tribunale di Napoli riteneva del tutto diversa da quella del processo ordinario “concentrato”.
Il rito societario è ancora in vigore?
No. Il d.lgs. n. 5/2003 è stato abrogato dalla l. n. 69/2009, che ha reintrodotto la trattazione delle controversie societarie con il rito ordinario. La riforma del 2003 era già stata superata ancor prima della pronuncia definitiva della Corte su queste questioni.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — condizioni e limiti della delegazione legislativa al Governo
- Art. 25 della Costituzione — giudice naturale precostituito per legge
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