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La Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa alla sospensione dell’indennità giudiziaria durante il congedo straordinario per malattia dei magistrati. La normativa è risultata compatibile con i principi di uguaglianza e di giusta retribuzione.

Di cosa si tratta

L’art. 3 della legge n. 27 del 1981 prevede una speciale indennità per il personale di magistratura (cosiddetta indennità giudiziaria), che non viene corrisposta durante il congedo straordinario per malattia. Un magistrato ordinario impugnò il provvedimento con cui gli era stato chiesto il rimborso delle somme percepite durante due periodi di congedo per malattia, e il TAR Puglia-Lecce sollevò la questione di legittimità.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR della Puglia, sezione di Lecce, dubitava della compatibilità dell’art. 3 della legge n. 27/1981 con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità giudiziaria durante il congedo straordinario per malattia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’indennità giudiziaria è collegata allo svolgimento effettivo dell’attività giurisdizionale e agli oneri che questa comporta; la sua sospensione durante l’assenza per malattia non lede né il principio di uguaglianza né quello della giusta retribuzione.

Il principio

Le indennità collegate alle peculiarità dell’attività lavorativa svolta possono legittimamente essere sospese nei periodi di astensione dal servizio, senza che ciò configuri una violazione degli artt. 3 e 36 Cost., purché la misura sia ragionevole e proporzionata alla finalità perseguita.

Domande e risposte

Che cos’è l’indennità giudiziaria?

È l’indennità prevista dall’art. 3 della legge n. 27/1981 per il personale di magistratura, destinata a compensare gli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Viene sospesa anche in altri casi di assenza?

Sì, la normativa prevede la sospensione dell’indennità durante i congedi straordinari. La Corte ha ritenuto ciò compatibile con la Costituzione quando l’assenza non è riconducibile all’esercizio delle funzioni.

Questa pronuncia riguarda anche i congedi per maternità?

No. Il caso specifico riguardava il congedo per malattia. La questione relativa alla maternità è stata trattata separatamente dalla Corte con altre pronunce.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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