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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Camera dei deputati non poteva dichiarare insindacabili le opinioni espresse dall’on. Tiziana Maiolo che avevano dato origine a un procedimento penale per calunnia. La Corte ha annullato la delibera parlamentare, accertando che le dichiarazioni non erano connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari.

Di cosa si tratta

Nel 1998 la deputata Tiziana Maiolo presentò un esposto alla Procura di Perugia contro il dott. Mario Almerighi, all’epoca Presidente dell’Associazione nazionale magistrati, sostenendo che alcune sue dichiarazioni pubbliche integrassero i reati di istigazione a delinquere e oltraggio. La Procura archiviò l’esposto, e Almerighi promosse a sua volta un procedimento per calunnia contro la Maiolo. La Camera dei deputati deliberò l’insindacabilità delle opinioni della parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GUP del Tribunale di Perugia sollevò conflitto di attribuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto riguardava la delibera della Camera dei deputati del 26 settembre 2000, con cui si dichiaravano insindacabili le opinioni espresse dall’on. Maiolo. Il parametro costituzionale era l’art. 68, primo comma, Cost. Il giudice rimettente era il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Perugia.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il conflitto: ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità e ha annullato la delibera. Le dichiarazioni della deputata – consistenti nella presentazione di un esposto penale – non erano un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ma un atto extraparlamentare privo del necessario nesso funzionale con il mandato.

Il principio

La prerogativa dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. richiede uno specifico nesso funzionale tra le dichiarazioni del parlamentare e l’attività svolta nell’esercizio del mandato: la mera qualità di deputato non è sufficiente ad attrarre nella sfera dell’insindacabilità qualsiasi atto compiuto al di fuori delle Camere.

Domande e risposte

Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?

È la prerogativa prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, in base alla quale i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Quando la prerogativa non si applica?

Quando le dichiarazioni non presentano un nesso funzionale con l’attività parlamentare: atti compiuti a titolo personale, anche se da chi è parlamentare, non rientrano nella tutela.

Cosa succede se la Camera delibera l’insindacabilità senza presupposti?

Il giudice può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, che può annullare la delibera e ripristinare la giurisdizione del giudice ordinario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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