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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione a un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, a seguito di modifiche normative sopravvenute che avevano eliminato il contrasto tra la norma impugnata e la Costituzione, rendendo superflua la pronuncia nel merito.

Di cosa si tratta

Nel giudizio in via principale — che è il procedimento attraverso cui lo Stato può impugnare una legge regionale o una Regione può impugnare una legge statale — può accadere che, nelle more del giudizio davanti alla Corte, la norma impugnata venga modificata, abrogata o sostituita in modo tale da far venire meno il contrasto con la Costituzione. In questi casi la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso aveva impugnato una disposizione in via principale. Nelle more del giudizio sono intervenute modifiche normative — valutate dalla Corte alla luce dei propri precedenti — che hanno eliminato il contrasto tra la norma e la Costituzione, rimuovendo la ragione del contendere.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe, richiamando i propri orientamenti consolidati (cfr. sentenza n. 351 del 2003 e numerose ordinanze successive) sulla sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio quando il contrasto costituzionale sia venuto meno.

Il principio

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la cessazione della materia del contendere si determina quando, dopo la proposizione del ricorso, la norma impugnata viene modificata o abrogata in modo tale da eliminare il vizio di legittimità costituzionale contestato, oppure quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla pronuncia. In questi casi la Corte non può pronunciarsi nel merito.

Domande e risposte

Che cosa succede se la norma viene modificata solo parzialmente?

Se la modifica normativa è solo parziale e il vizio costituzionale persiste su alcuni profili, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere solo per la parte superata e decidere nel merito per quella residua. In alternativa, può restituire gli atti al giudice rimettente (nei giudizi in via incidentale) affinché rivaluti la questione.

Chi può promuovere un giudizio in via principale?

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale può essere promosso dallo Stato (tramite il Presidente del Consiglio dei ministri) per impugnare leggi regionali, o dalle Regioni (tramite il Presidente della Regione) per impugnare leggi statali che invadano le competenze regionali. I termini per la proposizione del ricorso sono perentori (sessanta giorni dalla pubblicazione della legge impugnata).

La dichiarazione di cessazione equivale all’infondatezza?

No. La cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito che non entra nel merito della questione. Non equivale né a una dichiarazione di legittimità costituzionale della norma originaria, né a una dichiarazione di illegittimità: semplicemente, il giudizio si chiude senza pronuncia di merito perché il contrasto è venuto meno.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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