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La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 275 del 2006, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. I parametri costituzionali invocati non risultavano violati.
Di cosa si tratta
La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.
La questione di legittimità costituzionale
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte.
La decisione della Corte
La Corte ha infondatezza. Il dispositivo recita: «PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2006. Annibale MARINI, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2006. CONSULTA ONLINE dal 19»
Il principio
La norma impugnata non viola i parametri costituzionali invocati. La Corte ha ritenuto che la scelta legislativa rientri nella discrezionalità del Parlamento e non travalichi i limiti costituzionali.
Domande e risposte
Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.
Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?
Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.
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