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La Corte costituzionale, con Sentenza n. 274 del 2006, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata. I parametri costituzionali invocati non risultavano violati.
Di cosa si tratta
La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.
La questione di legittimità costituzionale
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 3, 72 e 102 della Costituzione, 101 e 104 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha manifesta infondatezza. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici)»
Il principio
La norma impugnata non viola i parametri costituzionali invocati. La Corte ha ritenuto che la scelta legislativa rientri nella discrezionalità del Parlamento e non travalichi i limiti costituzionali.
Domande e risposte
Cosa succede dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale?
La norma cessa di avere efficacia il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla.
La sentenza della Corte ha effetti retroattivi?
Sì, la declaratoria di illegittimità ha effetti retroattivi sui rapporti non ancora definitivamente chiusi, salvo i diritti quesiti e le situazioni esaurite.
Come si trova il testo integrale della sentenza?
Il testo integrale è pubblicato su Consulta Online (giurcost.org) e sul sito ufficiale della Corte costituzionale (cortecostituzionale.it).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 72 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 102 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.