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La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità del deputato Cesare Previti. La ragione è formale: il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità sono stati notificati oltre il termine perentorio di sessanta giorni fissato dalla Corte stessa.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma aveva avviato un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato Cesare Previti, in relazione a dichiarazioni rese in un’intervista sul quotidiano «La Repubblica» del 30 gennaio 1997, nelle quali egli aveva messo in discussione la credibilità dei testimone Stefania Ariosto. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale aveva quindi sollevato conflitto di attribuzioni, ma aveva notificato i relativi atti con grave ritardo rispetto al termine imposto dalla Corte con l’ordinanza di ammissibilità.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (Tribunale di Roma – Camera dei deputati) concernente la deliberazione del 18 dicembre 2002 con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili, ex art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dal deputato Previti in relazione al processo a suo carico per diffamazione ai danni di Stefania Ariosto. Il Tribunale sosteneva che mancasse il necessario nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l’attività parlamentare tipica.

La decisione della Corte

La Corte non entra nel merito del conflitto. Rileva che il termine perentorio di sessanta giorni — fissato nell’ordinanza di ammissibilità n. 303 del 2004 per la notificazione del ricorso — non è stato rispettato: la notifica è avvenuta l’8 novembre 2005, ben oltre la scadenza. La Corte dichiara pertanto il conflitto improcedibile, richiamando la propria costante giurisprudenza (cfr. sentenza n. 116 del 2003; ordinanza n. 386 del 1985) sulla natura perentoria di tale termine.

Il principio

Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato il termine fissato dalla Corte per la notificazione del ricorso introduttivo e dell’ordinanza di ammissibilità ha natura perentoria. Il mancato rispetto di quel termine determina l’improcedibilità del conflitto, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.

Domande e risposte

Che cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

Si tratta dello strumento processuale con cui un potere dello Stato (ad esempio un giudice) contesta che un altro potere (ad esempio una Camera del Parlamento) abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionale. La Corte decide se l’atto contestato sia legittimo o meno.

Perché il conflitto è stato dichiarato improcedibile e non inammissibile o infondato?

L’improcedibilità dipende dalla violazione di una regola procedurale avvenuta dopo l’apertura del giudizio: il conflitto era già stato dichiarato ammissibile nel 2004, ma il Tribunale aveva omesso di notificare gli atti nei termini prescritti. Non si tratta quindi di un vizio originario di ammissibilità, bensì di un’irregolarità procedurale sopravvenuta.

Qual era la tesi della Camera dei deputati?

La Camera eccepiva anzitutto la tardività della notifica (accolta dalla Corte) e, nel merito, sosteneva che le dichiarazioni del deputato Previti fossero sovrapponibili a posizioni già assunte in sede parlamentare, con conseguente operatività della garanzia dell’insindacabilità. Su questo profilo la Corte non si è pronunciata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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