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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana contro la delibera legislativa in materia di uffici stampa. Le disposizioni impugnate erano state omesse in sede di promulgazione, privando definitivamente di oggetto il giudizio.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato l’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 (ultimi due periodi) della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana (d.d.l. n. 1095, stralcio X) in materia di uffici stampa, che prevedeva forme di stabilizzazione del personale addetto alla comunicazione istituzionale e l’attribuzione della qualifica di redattore capo a tutti gli addetti degli uffici stampa degli enti locali siciliani.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario dello Stato ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 114 della Costituzione, censurando le norme che prevedevano criteri di priorità nella nomina degli addetti stampa a favore del personale già in servizio, ritenendo ciò lesivo dei principi di uguaglianza, buon andamento e autonomia degli enti locali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Dopo l’impugnazione, la Regione aveva promulgato la legge n. 7/2006 omettendo tutte le disposizioni oggetto di censura. L’esercizio del potere promulgativo avviene in modo unitario e contestuale: le parti omesse non possono più acquistare efficacia, rendendo privo di oggetto il giudizio.

Il principio

L’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’assemblea regionale, preclude definitivamente che le parti della legge impugnate e omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino qualsiasi efficacia. Ne deriva la cessazione della materia del contendere nel giudizio costituzionale.

Domande e risposte

Cosa sono gli uffici stampa delle istituzioni pubbliche?

Strutture organizzative previste dalla legge n. 150/2000 (comunicazione delle P.A.) cui è affidata l’attività di informazione ai mezzi di comunicazione di massa. Il responsabile dell’ufficio stampa deve essere iscritto all’Ordine dei giornalisti.

Come funziona la promulgazione con omissione?

Quando il Commissario dello Stato impugna una delibera legislativa regionale, la Regione può comunque promulgare le parti non impugnate, omettendo quelle censurate. Le parti omesse non entrano mai in vigore e non possono essere ripromulgate: si “esaurisce” il potere promulgativo su di esse.

Perché la Corte dichiara cessata la materia anziché inammissibile il ricorso?

Perché il ricorso era originariamente ammissibile: è sopravvenuta una circostanza (la promulgazione con omissione) che ha eliminato l’oggetto del giudizio. La formula “cessazione della materia del contendere” è quella usata quando l’impugnazione viene privata di oggetto da un evento successivo alla sua proposizione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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