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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 201, comma 1-bis, lettere e) e f), del Codice della strada, che esenta dall’obbligo di contestazione immediata le infrazioni rilevate da autovelox. L’uso delle apparecchiature è predeterminato per legge e non arbitrario, mentre la diversità di trattamento si giustifica con le differenti condizioni dei tratti stradali.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Rieti era chiamato a decidere sull’opposizione di un automobilista multato per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, senza contestazione immediata. Il giudice aveva dubitato della legittimità costituzionale della norma che consente tale modalità di accertamento, ritenendo violati il diritto alla prova e il principio di uguaglianza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Rieti ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, censurando l’art. 201, comma 1-bis, lett. e) e f), d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 151/2003, conv. dalla l. n. 214/2003, nella parte in cui esonerava dall’obbligo di contestazione immediata le infrazioni rilevate tramite apparecchi elettronici.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. L’uso degli autovelox non è rimesso all’arbitrio della P.A.: i casi e le sedi stradali per cui è previsto sono determinati dalla legge (art. 4 d.l. n. 121/2002). Le differenze nell’obbligo di contestazione immediata dipendono dalle diverse condizioni dei tratti di strada, il che esclude l’irragionevolezza censurabile ex art. 3 Cost. Il diritto alla prova ex art. 24 Cost. non è leso, giacché il verbale fa fede fino a querela di falso nelle stesse condizioni di altri verbali.

Il principio

La diversità di trattamento nell’obbligo di contestazione immediata delle infrazioni stradali, a seconda che siano accertate con o senza strumenti elettronici, è giustificata dalla differente conformazione dei tratti di strada e non viola il principio di uguaglianza né il diritto alla prova, purché i casi di utilizzo degli apparecchi siano predeterminati per legge.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 201, comma 1-bis, del Codice della strada?

Elenca le situazioni in cui la contestazione immediata dell’infrazione stradale non è necessaria, tra cui il caso di rilevamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiature omologate (lettera e) e altri casi di impossibilità pratica di fermare il veicolo (lettera f).

Perché l’assenza di contestazione immediata non lede il diritto di difesa?

Il verbale notificato contiene tutti gli elementi necessari per l’esercizio del diritto di difesa, e l’automobilista può contestarne il contenuto attraverso la querela di falso o le normali vie dell’opposizione. Il diritto alla prova non richiede che l’infrazione sia contestata in presenza dell’interessato.

Come sono determinati i luoghi dove si usano gli autovelox?

L’art. 4 del d.l. n. 121/2002, come modificato dal d.l. n. 151/2003, prescrive che l’utilizzo delle apparecchiature di rilevamento della velocità sia predeterminato per tipologia di strada e previa delibera degli enti proprietari, con idonea segnalazione sul posto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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