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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 3, primo comma, della legge n. 27/1981, che escludeva l’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità dei magistrati. La norma era già stata modificata dalla legge finanziaria 2005, ma il TAR rimettente non ne aveva tenuto conto.

Di cosa si tratta

Un magistrato ordinario aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’indennità giudiziaria durante i periodi di congedo obbligatorio per maternità goduti nel 1998 e 1999. Il TAR della Lombardia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, rilevando che il personale amministrativo delle cancellerie percepiva tale indennità anche in maternità in virtù di contratti collettivi, mentre i magistrati ne erano esclusi per legge.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR della Lombardia ha sollevato questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando l’art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nella parte in cui escludeva l’indennità giudiziaria durante l’astensione obbligatoria per maternità.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta modifica normativa. L’art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) aveva già eliminato l’esclusione dell’indennità durante la maternità. Il TAR non aveva motivato la persistente rilevanza della questione nel giudizio principale dopo tale modifica.

Il principio

Quando la norma censurata è stata modificata in senso favorevole al ricorrente dopo l’emanazione dell’ordinanza di rimessione, il giudice è tenuto a motivare la persistente rilevanza della questione. L’omissione di tale motivazione rende la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cosa prevede la legge n. 27/1981?

La legge disciplina le provvidenze economiche per il personale di magistratura, tra cui l’indennità giudiziaria (ora denominata indennità speciale). In origine escludeva tale beneficio per i periodi di astensione per vari motivi, tra cui la maternità obbligatoria.

Quando è intervenuta la modifica?

La legge finanziaria 2005 (l. n. 311/2004, art. 1, comma 325) ha eliminato l’astensione obbligatoria per maternità dall’elenco dei periodi per cui l’indennità non spettava, equiparando così la posizione dei magistrati a quella del personale amministrativo.

Perché la questione era comunque inammissibile?

Perché il TAR, nel sollevare la questione, non aveva verificato se la norma applicabile al giudizio principale fosse ancora quella originaria o quella novellata, né aveva spiegato perché la modifica non risolvesse la controversia in corso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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