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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Umberto Bossi oggetto di un procedimento penale davanti alla Corte d’appello di Milano. Le affermazioni non presentavano il necessario nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari.

Di cosa si tratta

Nel corso di un procedimento penale nei confronti del deputato Umberto Bossi, la Corte d’appello di Milano ha sollevato conflitto di attribuzioni contro la Camera dei deputati. Quest’ultima aveva deliberato, il 23 gennaio 2002, che le dichiarazioni rese da Bossi — oggetto dell’imputazione penale — costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte d’appello contestava l’assenza del necessario nesso funzionale tra quelle dichiarazioni e l’attività parlamentare.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Milano, seconda sezione penale, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, contestando la deliberazione del 23 gennaio 2002 di insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Bossi, per violazione delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria in relazione all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte accoglie il conflitto: dichiara che non spettava alla Camera affermare l’insindacabilità di quelle dichiarazioni e annulla la relativa delibera. Le dichiarazioni rese dal deputato Bossi non presentavano il necessario nesso funzionale con l’esercizio delle sue funzioni parlamentari: mancava la corrispondenza sostanziale tra le affermazioni extra moenia e un atto parlamentare tipico compiuto nell’ambito della funzione.

Il principio

La prerogativa dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. non copre qualsiasi dichiarazione di un parlamentare, ma solo quelle che presentano un nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari. In assenza di tale nesso, la Camera non può legittimamente deliberare l’insindacabilità senza invadere le attribuzioni della magistratura.

Domande e risposte

Cos’è il “nesso funzionale” richiesto per l’insindacabilità parlamentare?

Le dichiarazioni extra-parlamentari sono protette dall’art. 68 Cost. solo se costituiscono la “divulgazione esterna” di un atto parlamentare tipico (interrogazione, discorso in aula, proposta di legge) già compiuto o strettamente connesso all’attività della Camera o del Senato.

Cosa succede dopo l’annullamento della delibera di insindacabilità?

Il procedimento penale nei confronti del deputato Bossi davanti alla Corte d’appello di Milano può riprendere, non essendo più coperto dallo scudo dell’insindacabilità parlamentare.

La Camera può sempre deliberare l’insindacabilità di un proprio membro?

La Camera può deliberare l’insindacabilità, ma la delibera è impugnabile davanti alla Corte Costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni. Se la Corte accerta l’assenza del nesso funzionale, annulla la delibera.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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