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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le due questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano e dal Giudice di pace di Roma sull’obbligo del tentativo preventivo di conciliazione nelle controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni (art. 1, comma 11, legge 249/1997). Entrambe le ordinanze presentano vizi di motivazione insuperabili.

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997 (istituzione dell’AGCOM) impone come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria nelle controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni l’esperimento preventivo del tentativo di conciliazione. Il Tribunale di Bolzano (su ricorso dell’associazione Centro Tutela Consumatori contro Telecom) e il Giudice di pace di Roma avevano sollevato questione di legittimità per violazione del principio di uguaglianza rispetto agli utenti di altri servizi.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 1, comma 11, legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui rende obbligatorio il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità. Parametri: art. 3 Cost. (Tribunale di Bolzano); artt. 3, 24, 25 e 102 Cost. (Giudice di pace di Roma). Giudici rimettenti: Tribunale di Bolzano, ord. 3 novembre 2005; Giudice di pace di Roma, ord. 5 maggio 2005.

La decisione della Corte

Entrambe le questioni sono manifestamente inammissibili. Il Tribunale di Bolzano non ha tenuto conto dell’abrogazione dell’art. 3 della legge 281/1998 (invocato come tertium comparationis) da parte del d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo), intervenuta prima dell’ordinanza di rimessione: manca la motivazione sulla perdurante rilevanza. Il Giudice di pace di Roma non ha descritto la fattispecie concreta.

Il principio

Il rimettente che invoca come tertium comparationis una norma già abrogata deve motivare perché la questione rimanga rilevante nonostante la modifica del quadro normativo: l’omissione rende l’ordinanza inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza.

Domande e risposte

Prima di fare causa a Telecom (o altro operatore TLC) è obbligatorio il tentativo di conciliazione?

Al momento della sentenza (2006) sì: il tentativo di conciliazione davanti all’AGCOM era condizione di procedibilità. La disciplina ha subito successive modifiche per effetto del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) e di successivi provvedimenti AGCOM.

La Corte ha chiarito se l’obbligo di conciliazione preventiva sia costituzionalmente legittimo?

No. La Corte non si è pronunciata nel merito: le questioni sono state dichiarate inammissibili per vizi di motivazione delle ordinanze di rimessione, non per infondatezza delle censure.

L’obbligo di conciliazione preventiva contrasta con il diritto di accesso alla giustizia?

La questione è rimasta irrisolta in questa sede. In generale, la Corte ha sempre riconosciuto che un tentativo obbligatorio di conciliazione può essere imposto dal legislatore purché non sia irragionevole nella durata e nei modi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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