Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva sollevato questione sull’art. 17 del d.P.R. n. 602/1973, contestando l’assenza di un termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale. Nel frattempo la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 25 dello stesso decreto e il legislatore aveva riscritto la disciplina: la Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo.

Di cosa si tratta

L’art. 17 del d.P.R. 602/1973 stabiliva un termine entro il quale le imposte dovevano essere iscritte a ruolo, ma non prevedeva che la cartella esattoriale dovesse essere notificata al contribuente entro quello stesso termine. Un contribuente aveva eccepito la tardività dell’azione fiscale. La Commissione tributaria di Napoli aveva chiesto alla Corte se questa lacuna fosse costituzionalmente legittima.

La questione di legittimità costituzionale

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 6 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli (ordinanza 31 marzo 2005, r.o. n. 4/2006), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede a pena di decadenza la notifica del ruolo al contribuente entro il termine ivi fissato.

La decisione della Corte

La Corte ha disposto la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Nel frattempo: (1) la sentenza n. 280/2005 aveva dichiarato illegittimo l’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 per analoga lacuna; (2) il d.l. 106/2005 (conv. l. 156/2005) aveva abrogato l’art. 17 e riscritto complessivamente i termini per la notifica della cartella, con disciplina transitoria. Il giudice a quo deve ora rivalutare la rilevanza della questione.

Il principio

Quando, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, sopravvengono modifiche legislative che incidono sulla norma impugnata o su disposizioni connesse, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

Domande e risposte

Cosa significa ‘restituzione degli atti’?

La Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, senza decidere nel merito. Il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante dopo le modifiche normative sopravvenute.

La sentenza n. 280/2005 ha risolto il problema per i contribuenti?

In parte: ha dichiarato illegittima la mancanza di un termine di decadenza per la notifica della cartella ai sensi dell’art. 25. Il legislatore è poi intervenuto con il d.l. 106/2005.

Il contribuente nel caso concreto può ancora eccepire la tardività?

Sì, ma il giudice dovrà applicare la nuova disciplina (art. 25 d.P.R. 602/1973 riscritto) e la disciplina transitoria, non più l’abrogato art. 17.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.