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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Sezione giurisdizionale Abruzzo della Corte dei conti sull’obbligo di motivazione e comunicazione dell’archiviazione del procuratore regionale contabile: la norma censurata non è applicabile nel giudizio a quo perché l’archiviazione è già stata emessa e il giudizio è già instaurato con l’atto di citazione.

Di cosa si tratta

Nel corso di un giudizio di responsabilità amministrativa, la Corte dei conti sezione Abruzzo aveva ordinato al procuratore regionale di esibire un provvedimento di archiviazione emesso in una precedente istruttoria che riguardava gli stessi fatti ma altri soggetti. Il procuratore aveva reclamato sostenendo che l’archiviazione fosse un atto interno non esibibile. Il giudice aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 5, comma 1, del d.l. 453/1993 conv. in l. 19/1994 (testo sost. l. 639/1996).

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, conv. l. 19/1994, testo sostituito dalla l. 639/1996, nella parte in cui non prescrive l’obbligo di motivazione, comunicazione e deposito dell’atto di archiviazione. Parametri: artt. 3, 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost. Giudice rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ordinanza 28 giugno 2004.

La decisione della Corte

La questione è manifestamente inammissibile per irrilevanza. La norma sull’archiviazione disciplina una fase pre-processuale; una volta emessa la citazione e instaurato il giudizio, le questioni relative all’esibizione di documenti sono rette dalle norme processuali del giudizio contabile (artt. 14 e 26 del regolamento r.d. 1038/1933 e art. 210 c.p.c.), non dalla norma impugnata.

Il principio

L’archiviazione del procuratore regionale contabile è un atto pre-processuale che chiude l’istruttoria senza formare giudicato; una volta instaurato il giudizio di responsabilità il giudice può comunque ordinare l’esibizione di atti istruttori precedenti in base alle norme processuali ordinarie, senza necessità di intervenire sulla disciplina dell’archiviazione.

Domande e risposte

Il giudice contabile può comunque acquisire un atto di archiviazione?

Sì. La Corte chiarisce che il giudice può ordinare l’esibizione dell’atto di archiviazione in base alle norme processuali del giudizio contabile, indipendentemente dal quesito costituzionale sull’obbligo di motivazione.

L’archiviazione da parte del procuratore contabile preclude una successiva azione sugli stessi fatti?

No. L’archiviazione non forma giudicato: il procuratore può esercitare nuovamente l’azione su fatti già archiviati, e il giudice può chiamare in causa i concorrenti non originariamente citati.

Perché la questione era irrilevante?

Perché il giudizio era già instaurato: la norma impugnata riguarda la fase delle indagini, non quella processuale. La questione avrebbe dovuto essere sollevata prima dell’emissione dell’atto di citazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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