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La Corte dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Palermo che chiedeva di estendere i limiti di impignorabilità del quinto alle operazioni di “compensazione atecnica” tra credito retributivo del lavoratore e credito risarcitorio del datore di lavoro originante dallo stesso rapporto di lavoro. La questione è incentrata su un “diritto vivente” di fonte giurisprudenziale che il rimettente impugna chiedendone una rivisione.
Di cosa si tratta
Il Banco di Sicilia aveva trattenuto dal TFR e dalle spettanze di un dipendente licenziato per appropriazione indebita l’intera somma da questi sottratta, senza rispettare il limite del quinto. La giurisprudenza di legittimità ammette questa “compensazione atecnica” (conguaglio dare-avere) tra crediti nascenti dallo stesso rapporto di lavoro senza i limiti dell’art. 545 c.p.c. Il Tribunale di Palermo chiedeva di estendere quei limiti anche a tale operazione.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 1246, comma 1, n. 3 c.c. e 545, comma 4, c.p.c., nel significato attribuito dalla giurisprudenza dominante (diritto vivente), nella parte in cui non prevedono che la compensazione tra crediti datoriali e crediti retributivi del lavoratore nascenti dallo stesso rapporto operi nei limiti di un quinto. Parametri: art. 3, comma 1, e art. 36 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Palermo, ordinanza 27 aprile 2004.
La decisione della Corte
La questione è inammissibile. La Corte rileva che il rimettente non censura una norma di legge in sé, ma l’interpretazione di essa consolidata nella giurisprudenza di legittimità, e che vi sono possibili interpretazioni alternative costituzionalmente conformi. La questione si risolve in una richiesta di revisione del “diritto vivente” giurisprudenziale che esula dal sindacato di legittimità della Corte.
Il principio
La Corte costituzionale non può essere chiamata a censurare direttamente un orientamento giurisprudenziale consolidato (diritto vivente) quando esistano interpretazioni alternative delle norme di legge coerenti con la Costituzione: spetta ai giudici ordinari, in prima battuta, adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
Domande e risposte
Il datore di lavoro può trattenere integralmente le somme dovute al lavoratore per compensare un suo credito risarcitorio?
Secondo il diritto vivente giurisprudenziale del 2006, sì, se il credito risarcitorio nasce dallo stesso rapporto di lavoro (“compensazione atecnica”). La Corte non si è pronunciata nel merito su tale regola perché ha dichiarato la questione inammissibile.
Esiste un limite di tutela del lavoratore in questi casi?
I limiti di un quinto previsti dall’art. 545 c.p.c. si applicano certamente alla compensazione tecnica e al pignoramento. Sulla compensazione atecnica la questione era controversa in giurisprudenza e la Corte non l’ha risolta con questa sentenza.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché il rimettente non individuava una norma di legge in contrasto con la Costituzione, ma chiedeva alla Corte di sanzionare un orientamento giurisprudenziale. La Corte non ha poteri di nomofilachia; questo spetta alla Cassazione a Sezioni Unite.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza invocato come parametro
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.