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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal GIP del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Dell’Utri in un procedimento per diffamazione.
Di cosa si tratta
Il GIP del Tribunale di Milano era investito di un procedimento penale per diffamazione a carico dell’on. Marcello Dell’Utri. La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni contestate — relative alla reputazione di magistrati della Procura di Palermo — fossero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e pertanto insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il GIP contestava tale delibera e sollevava conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Si tratta di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (non di un giudizio di legittimità in via incidentale): il GIP del Tribunale di Milano ricorreva alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 37 l. 87/1953, per far dichiarare che la Camera aveva leso le attribuzioni dell’autorità giudiziaria deliberando l’insindacabilità fuori dai casi previsti dall’art. 68, comma 1, Cost.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni, ai sensi dell’art. 37 l. 87/1953. L’ordinanza non decide nel merito (se la delibera sia corretta), ma solo che il conflitto è proponibile — ovvero che esiste una potenziale lesione delle attribuzioni giurisdizionali che merita di essere esaminata nel contraddittorio con la Camera.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorge quando un organo dello Stato ritiene che un atto di un altro organo leda le proprie attribuzioni costituzionali. L’ammissibilità in questa fase richiede solo la verifica che il ricorrente sia un «potere dello Stato» e che l’atto impugnato possa astrattamente lederne le attribuzioni.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 68, comma 1, della Costituzione?
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una garanzia a tutela della libertà del mandato parlamentare.
Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono «insindacabili»?
Solo quando si tratta di opinioni espresse «nell’esercizio delle funzioni», cioè in contesti parlamentari o in stretta connessione con l’attività parlamentare (voto, discorsi in aula, atti ispettivi, ecc.). Dichiarazioni rese in sede extraparlamentare non godono automaticamente di questa protezione.
In cosa consiste la fase di «ammissibilità» nel conflitto di attribuzioni?
È un giudizio preliminare: la Corte verifica se il conflitto è proponibile (soggetti legittimati, atto impugnabile) senza ancora decidere nel merito. Se ammette il conflitto, la Camera viene notificata e può costituirsi per difendere la propria delibera.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni; prerogative processuali
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