Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Di cosa si tratta
Il giudice rimettente aveva sollevato questione sull’art. 303, co. 4, c.p.p., che disciplina i termini massimi di durata della custodia cautelare in caso di sospensione del processo, sostenendo che il meccanismo di calcolo fosse irragionevole e lesivo del diritto di libertà personale (artt. 3 e 13 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il rimettente chiedeva alla Corte di intervenire additivalmente su un sistema complesso di norme interconnesse. La Corte può pronunciarsi con sentenze additive solo quando la soluzione è costituzionalmente obbligata (c.d. «rime obbligate»): se la scelta spetta al legislatore, la questione è inammissibile.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione: l’intervento richiesto avrebbe implicato scelte discrezionali tra più possibili soluzioni normative, tutte astrattamente compatibili con la Costituzione. In tale situazione la Corte non può sostituirsi al legislatore e deve dichiarare l’inammissibilità, rimettendo la scelta al Parlamento.
Il principio
La Corte può pronunciare sentenze additive solo in presenza di una soluzione costituzionalmente obbligata («rime obbligate»): quando l’intervento richiede scelte discrezionali tra più soluzioni compatibili con la Costituzione, la questione è inammissibile per invasione della sfera del legislatore.
Domande e risposte
Cos’è una sentenza additiva?
È una pronuncia con cui la Corte dichiara illegittima una norma nella parte in cui non prevede qualcosa che avrebbe dovuto prevedere, aggiungendo di fatto un contenuto alla disposizione esistente.
Quando è ammissibile la sentenza additiva?
Solo quando la soluzione è «costituzionalmente obbligata»: cioè quando dalla Costituzione si ricava in modo univoco la regola mancante e non vi è spazio per scelte discrezionali del legislatore.
Norme collegate
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.