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La Corte costituzionale esamina la legge toscana sul governo del territorio e stabilisce che le norme regionali in materia di catasto e ordinamento civile invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio impugnò alcune disposizioni della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 («Norme per il governo del territorio»). In particolare, contestava che norme regionali attribuissero funzioni in materia catastale o intervenissero su istituti propri dell’ordinamento civile, materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 32, comma 3 (in relazione agli artt. 33, 34, 48, 51, 53), 34, comma 3 (in relazione all’art. 87) e 105, comma 3 della legge regionale toscana n. 1/2005. Il parametro invocato era l’art. 117 della Costituzione, in quanto le norme regionali avrebbero esercitato potere legislativo su materie di competenza esclusiva statale (catasto, ordinamento civile).

La decisione della Corte

La Corte dichiara in parte non fondate le questioni, riconoscendo che alcune disposizioni regionali rientrano nella competenza concorrente in materia di governo del territorio. Dichiara cessata la materia del contendere riguardo alle norme che la Regione aveva nel frattempo modificato o abrogato. Le questioni residue vengono scrutinate nel merito con esito di non fondatezza o inammissibilità.

Il principio

Il «governo del territorio» è materia di legislazione concorrente, ma le Regioni non possono, sotto tale etichetta, intervenire su materie di competenza esclusiva statale come il catasto e l’ordinamento civile: la qualificazione sostanziale della norma prevale sulla rubrica regionale.

Domande e risposte

Cosa comprende il «governo del territorio» come materia costituzionale?

Il governo del territorio include urbanistica, edilizia, pianificazione territoriale e uso del suolo. È materia di potestà legislativa concorrente (Stato fissa principi, Regioni legiferano nel dettaglio).

Perché il catasto è riservato allo Stato?

L’art. 117, comma 2, lettera f) della Costituzione riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva su «catasto». Si tratta di una funzione di conoscenza e certificazione del patrimonio immobiliare nazionale che richiede uniformità su tutto il territorio.

Cosa succede se una norma regionale si occupa di una materia statale esclusiva?

La norma è incostituzionale per violazione dell’art. 117 Cost. La Corte la annulla con effetto erga omnes, e la norma cessa di avere efficacia dalla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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