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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte, decidendo due conflitti di attribuzioni, dichiara che le dichiarazioni rese alla stampa dai consiglieri regionali lombardi Belotti, Saffioti e Macconi non sono coperte dall’insindacabilità ex art. 122, co. 4, Cost.: mancano contestualità e corrispondenza sostanziale con atti consiliari.

Di cosa si tratta

Due giudici ordinari avevano ritenuto insindacabili le dichiarazioni extra-moenia di tre consiglieri regionali lombardi, richiamando l’art. 122, co. 4, Cost. (insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni). Lo Stato aveva proposto conflitto di attribuzioni sostenendo che le dichiarazioni stampa non rientrassero nella garanzia.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 122, co. 4, Cost. garantisce l’insindacabilità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni consiliari. La questione era se dichiarazioni rese ai media, al di fuori dell’aula, fossero «connesse» a funzioni consiliari in misura sufficiente da attivare la garanzia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la spettanza allo Stato del potere giurisdizionale: le dichiarazioni extra-moenia dei consiglieri Belotti, Saffioti e Macconi non presentano la «contestualità» né la «corrispondenza sostanziale» con atti consiliari richiesta dalla giurisprudenza costituzionale per estendere la garanzia al di fuori dell’assemblea. I giudici ordinari avevano dunque errato nel ritenere la copertura dell’insindacabilità.

Il principio

L’insindacabilità del consigliere regionale per dichiarazioni extra-moenia richiede che esse siano contestuali a un atto consiliare e abbiano con esso corrispondenza sostanziale di contenuto: non basta il generico collegamento con l’attività politica del consigliere.

Domande e risposte

Cos’è l’insindacabilità del consigliere regionale?

L’art. 122, co. 4, Cost. stabilisce che i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Quando le dichiarazioni stampa sono coperte dalla garanzia?

Solo se sono contestuali a un atto consiliare (votazione, intervento in aula, atto ufficiale) e ne riproducono in modo sostanzialmente corrispondente il contenuto: la mera reiterazione di posizioni politiche generiche non è sufficiente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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