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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa al rito societario introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2003, respingendo i dubbi di costituzionalità sollevati da più giudici in merito alla compatibilità del procedimento con i principi di uguaglianza, di accesso alla tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 5 del 2003 aveva introdotto un rito speciale per le controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, caratterizzato da scambi scritti preclussivi e da un sistema di preclusioni anticipate rispetto al rito ordinario. Più tribunali (Brescia, Napoli e altri) avevano dubitato della sua compatibilità con la Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Brescia e più camere del Tribunale di Napoli hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge-delega n. 366 del 2001 e degli artt. 2-17 del d.lgs. n. 5 del 2003, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, lamentando la violazione dei principi del giusto processo e l’eccesso di delega.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza delle questioni: il rito societario è una scelta discrezionale del legislatore delegato rientrante nei limiti della legge-delega; le peculiarità del procedimento non violano il diritto di difesa o il contraddittorio; il giudice rimettente non ha evidenziato profili nuovi rispetto a quelli già esaminati.

Il principio

Il legislatore delegato ha discrezionalità nella modulazione del rito processuale per materie specifiche, compreso il diritto societario; la predisposizione di preclusioni e forme differenziate rispetto al rito ordinario non viola di per sé il diritto di difesa o il principio di ragionevole durata del processo.

Domande e risposte

In cosa consisteva il rito societario del d.lgs. n. 5/2003?

Era un procedimento a trattazione scritta, con scambi di memorie e repliche prima dell’udienza, preclusioni rigide e un sistema di intimazioni alle parti per favorire la definizione rapida della controversia; è stato abrogato dal d.lgs. n. 5 del 2006 che ha reintrodotto il rito ordinario per le controversie societarie.

Il principio del contraddittorio vale anche nei riti speciali?

Sì: l’art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio in tutti i processi giurisdizionali; la questione era se il rito societario, con le sue forme particolari, potesse comprimere tale garanzia; la Corte ha risposto negativamente.

Perché il rito societario è stato poi abrogato?

Nonostante la Corte ne avesse confermato la legittimità costituzionale, il rito è stato eliminato dal d.lgs. n. 40 del 2006 per ragioni di efficienza e di coerenza sistematica con la riforma del processo civile ordinario.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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