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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte accoglie parzialmente il ricorso del Commissario dello Stato contro la legge della Regione Siciliana n. 6 del 2005 sull’assegnazione di personale regionale agli uffici giudiziari, dichiarando illegittime le disposizioni che sottraggono la richiesta ai competenti organi ministeriali e disciplinano il trattamento economico del personale comandato.

Di cosa si tratta

La legge siciliana prevedeva che la Regione potesse assegnare in comando proprio personale agli uffici giudiziari presenti nel territorio, per rafforzare la legalità; le richieste partivano direttamente dai capi degli uffici giudiziari periferici, senza il coinvolgimento del Ministero della giustizia.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale siciliana n. 6 del 2005, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 97, 110 e 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione, nonché per violazione della competenza esclusiva statale in materia di diritto privato.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3 (che attribuisce la richiesta ai capi degli uffici periferici anziché agli organi del Ministero della giustizia, violando l’art. 110 Cost.) e dell’art. 2, comma 4 (che disciplina il trattamento economico accessorio, materia riservata al diritto privato-contrattuale e alla competenza statale). Le restanti disposizioni sono ritenute non illegittime.

Il principio

L’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spettano al Ministro della giustizia ex art. 110 Cost.; la Regione non può intervenire in tale ambito neppure attraverso il comando di proprio personale, salvo che ciò avvenga con il concorso degli organi ministeriali competenti.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 110 della Costituzione?

L’art. 110 Cost. riserva al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; ciò include la gestione del personale degli uffici giudiziari, anche quando il personale provenga da altre amministrazioni in posizione di comando.

Può una Regione a statuto speciale avere più ampi poteri in materia di giustizia?

Lo statuto speciale della Sicilia non attribuisce alla Regione competenze in materia di ordinamento giudiziario o di organizzazione degli uffici giudiziari, che restano competenza esclusiva dello Stato; eventuali contributi regionali devono transitare dai canali ministeriali.

Cos’è il comando del personale?

Il «comando» è un istituto che consente a un’amministrazione di distaccare temporaneamente un proprio dipendente presso un’altra, che ne diventa la principale utilizzatrice; il dipendente resta nel ruolo dell’amministrazione di provenienza ma lavora alle dipendenze funzionali di quella di destinazione.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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